Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto che aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale.
Il Giudice di Pace di Napoli, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto solo parzialmente la domanda del danneggiato e la sentenza era stata confermata dal Tribunale della stessa città, con la conseguenza che l’interessato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di veder integralmente accolte le proprie pretese.
Secondo il ricorrente, in particolare, i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avrebbero dato corretta applicazione alle norme dettate dal codice civile in tema di risarcimento danni (artt. 1223, 1226, 2043, 2054 e 2056 c.c.), in quanto essi non si sarebbero conformati al principio secondo cui “il c.d. danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo, a causa dell’impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, deve essere liquidato anche in assenza di una prova specifica”.
Rilevava il ricorrente, inoltre, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’indicazione “quietanza” apposta sulla fattura del carrozziere, prodotta in corso di causa, “non consentisse di ritenere effettuato il pagamento”.
La Corte di Cassazione riteneva, tuttavia, di dover aderire alle considerazioni svolte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, rigettando il ricorso proposto dal danneggiato, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in proposito, che “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione (…) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla”.
Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione riteneva come il Tribunale avesse dato corretta applicazione al suindicato principio, avendo il medesimo giustamente evidenziato come “l’indicazione ‘quietanza’ apposta sulla fattura non consentisse di ritenere effettuato il pagamento in difetto di ulteriori risultanze istruttorie”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal danneggiato, confermando integralmente la sentenza impugnata.