La vicenda ha avuto origine a seguito di un
incidente stradale nel quale un veicolo, invadendo la corsia di marcia opposta, aveva determinato la perdita del controllo del mezzo da parte di un motociclista ed il suo impatto contro il guardrail. Dal momento che l’autista dell’altro veicolo era rimasto sconosciuto, il motociclista aveva proposto
domanda di risarcimento contro ignoti.
In quella sede, il
giudice di prime cure aveva applicato la
presunzione di pari responsabilità nella produzione del
sinistro ex art.
2054 comma 2 c.c.: la norma stabilisce che
“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Di conseguenza, il danneggiato avrebbe conseguito il ristoro solamente della metà dei danni riportati.
Veniva, così, impugnata la
sentenza presso la Corte d'
appello di Firenze, la quale, all'esito di due perizie cinematiche e dell’acquisizione di prove testimoniali, confermava la decisione del
tribunale, essendo stato
impossibile pervenire ad una ricostruzione certa dei fatti.
Dalle motivazioni fornite dai giudici d’appello emergeva la loro adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della
responsabilità di uno dei due conducenti non esonera l'altro dall'onere di provare di essersi conformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza.
Avverso tale decisione, il danneggiato ha proposto
ricorso in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art.
2054 comma 2 c.c.: secondo il
ricorrente, la presunzione di pari responsabilità non poteva applicarsi nel caso in cui il giudice avesse accertato la responsabilità di uno dei due conducenti coinvolti nell’incidente ma
non vi fosse alcuna certezza circa l’eventuale corresponsabilità del danneggiato.
La Suprema Corte si è pronunciata con la sentenza n. 7479/2020, ritenendo il ricorso
infondato. Infatti, la
ratio dell’art.
2054 comma 2 è quella di fungere da
criterio presuntivo sussidiario da applicare in tutti quei casi in cui non sia possibile pervenire ad un’esatta ricostruzione dei fatti e quindi stabilire l’esatta misura della responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.
Dal momento che, nel caso in esame, era chiaramente emersa una situazione di
incertezza nella ricostruzione dei fatti, i giudici di merito avevano correttamente applicato l'art.
2054 comma 2 c.c.
Inoltre, anche laddove fosse stata accertata la responsabilità prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli (cosa che, nel caso in esame, non è avvenuta), il giudice, per escludere la pari responsabilità, avrebbe comunque dovuto accertare che il danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di normale prudenza.
Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato.