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Articolo 122 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Veicoli a motore

Dispositivo dell'art. 122 Codice delle assicurazioni private

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente(1).

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento(1).

1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze(1).

1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122 bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992(1).

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Note

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, che ha disposto la modifica del comma 1 e l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

Massime relative all'art. 122 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 8090/2013

Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis") l'azione diretta, spettante al danneggiato da un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico) che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni. Costituisce oggetto di apprezzamento di fatto - come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione - l'accertamento in ordine alla concreta accessibilità dell'area al pubblico, come sopra intesa. (Nella specie, è stata ritenuta correttamente motivata la decisione con cui il giudice di merito, in relazione ad un sinistro verificatosi nella rampa di accesso ad un garage, ha ritenuto la stessa - indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'area al cui interno essa risultava collocata - un luogo in cui la circolazione non è consentita ad un numero indeterminato di persone, bensì limitata a coloro che debbono compiervi la manovra di ingresso o di uscita e che, in quanto titolari del diritto di ricoverarvi il veicolo, costituiscono un numero determinato di persone, venendo in considerazione "uti singuli" e non "uti cives").

Cass. civ. n. 9441/2012

Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili "ratione temporis"), l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni. (Principio affermato in fattispecie relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l'impresa).

Cass. civ. n. 19883/2011

In tema di assicurazione della responsabilità civile da circolazione di veicoli, i soggetti assicurati, per espressa previsione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono quelli previsti dall'art. 2054 c.c., tra i quali è incluso il proprietario del veicolo. Poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma quarto, c.c., il proprietario è responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo, anche questa responsabilità, allorchè attenga ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione sulle strade, è coperta dall'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con la conseguenza che per essa risponde anche l'assicuratore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell'assicuratore i danni correlati alla responsabilità del proprietario di un autocarro per difetto di manutenzione, consistente nell'utilizzo di un pneumatico vetusto, causa della morte del conducente del veicolo).

Cass. civ. n. 17279/2009

L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorché sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata (nella specie, al piano interrato dell'edificio ove aveva sede l'ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi. Pertanto, la circolazione automobilistica all'interno della suddetta area è soggetta sia alla norma dell'art. 2054 c.c., sia alle norme sull'assicurazione obbligatoria, di cui alla L. n. 990 del 1969 (e successive modif. ed integr.), la cui applicabilità presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone. (Principio affermato con riguardo all'azione di regresso esperita ex art. 29 della citata L. n. 990 del 1969 dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per il recupero, a carico del proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa, dell'indennizzo corrisposto al danneggiato).

Cass. civ. n. 6316/2009

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) al secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ha introdotto - in base ad un'interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell'evoluzione giurisprudenziale relativa all'art. 2054 c.c. - la regola generale dell'estensione dell'assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell'entrata in vigore dell'ulteriore modifica introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142. Ne consegue che, nel menzionato periodo, risultano coperti dall'assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri.

Cass. civ. n. 8305/2008

Ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli (ed in particolare di quelle sull'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile) deve considerarsi in «circolazione» il veicolo fermo sulla pubblica via per operazioni di carico o scarico. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., accogliendo il ricorso proposto, ha ritenuto applicabili gli istituti dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. al danno patito da un operaio che, durante lo scarico di mattoni da un camion, aveva patito lo schiacciamento di una mano in conseguenza dell'abbassamento del cassone di carico del mezzo).

Cass. civ. n. 24749/2007

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, in forza dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, nel testo previgente alla modifica introdotta dall'art. 28 della legge n. 142 del 1992, la copertura assicurativa era automaticamente estesa anche ai terzi trasportati da veicoli destinati al trasporto di cose che fossero eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, dovendosi reputare che tale eccezionale autorizzazione non riguardava soltanto quella, essenzialmente riferita alla tipologia del mezzo di trasporto, contemplata dall'art. 57 cod. strada abr. (D.P.R. n. 393 del 1959), bensì anche quella al trasporto del secondo autista — non coinvolto in alcun modo nella condotta di guida — sugli autocarri superiori a determinate dimensioni, in quanto desumibile dalla disciplina recata dall'art. 124 cod. strada abr., sia nella formulazione originaria (che imponeva sempre la presenza del secondo autista), sia in quella modificata dall'art. 7 della legge n. 62 del 1974 (che consentiva anche la presenza di un autista unico, il quale però doveva essere necessariamente sostituito dopo non più di 450 Km. di percorso).

Cass. civ. n. 24893/2005

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la clausola del contratto di assicurazione, che preveda la inoperatività della garanzia per i danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, è nulla, ai sensi dell'art. 1419 secondo comma, c.c., e deve essere sostituita di diritto dalla disposizione di cui all'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, la quale estende la copertura assicurativa obbligatoria alla responsabilità per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Tale principio trova applicazione anche nei confronti dell'Inail, allorquando agisca in via di rivalsa nei confronti della compagnia di assicurazione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma della legge n. 990 del 1969. (Fattispecie anteriore alle ulteriori modifiche apportate dalla legge n. 142 del 1992).

Cass. civ. n. 19657/2005

Qualora, in un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, sussistono l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo indennitario dell'assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida. (Nella specie, la S.C., affermando l'enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva escluso l'operatività della copertura assicurativa fondata su polizza che limitava l'obbligo di indennizzo ai soli casi in cui gli assicurati erano abilitati alla guida dei mezzi secondo le disposizioni in vigore, sul presupposto erroneo che non rientrasse in tali ipotesi la guida di un motociclo da parte di soggetto che aveva conseguito il c.d. « foglio rosa» che a tanto lo abilitava, dovendosi, peraltro, ritenere ininfluente al riguardo la circostanza che l'esercitazione alla guida fosse avvenuta su strada frequentata, potendo tale condotta, eventualmente, determinare la violazione di norme comportamentali sanzionabili sotto il profilo di un illecito amministrativo, senza, però, essere idonea ad inficiare la validità ed efficacia del titolo di guida).

Cass. civ. n. 160/2005

In tema di circolazione stradale, sussiste l'obbligo dell'assicurazione per la r.c.a. per i veicoli circolanti su strada privata aperta all'utilizzazione di veicoli, a prescindere dalla qualificazione giuridica della medesima da parte degli enti proprietari o degli strumenti urbanistici. (Principio emesso con riferimento a strada poderale di uso non esclusivamente privato, in relazione ad incidente stradale avvenuto nel 1987, anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 285 del 1992, che all'art. 3 definisce la strada poderale come strada privata fuori dei centri abitati).

Cass. civ. n. 23294/2004

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla modifica apportata dall'art. 1 del D.L. n. 857 nel 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977, nel secondo comma dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 deve attribuirsi l'effetto della estensione dell'assicurazione obbligatoria ai danni prodotti alle persone dei trasportati quale regola generale.

Cass. civ. n. 11471/2004

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, disciplinata dalla legge n. 990/1969, non trova applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c., che — escludendo dall'assicurazione il danno derivante da fatti dolosi — non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, che invece si trova nelle leggi della Rca e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato o il terzo danneggiato con la evidente tendenza a rimuovere ostacoli per l'integrale e tempestivo ristoro dei danni soprattutto se lesivi della integrità psicofisica.

Cass. civ. n. 8613/2004

Nel regime risultante dal D.L. n. 857 del 1976 (convertito in legge n. 34 del 1977, ed applicabile alla fattispecie ratione temporis), le persone trasportate a bordo di veicoli adibiti al trasporto di cose avevano immediato diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria solo in presenza delle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del citato D.L. n. 857/1976, con la conseguenza che l'eventuale azione di regresso dell'Inail per conseguire il rimborso delle spese sostenute per prestazioni erogate ex lege deve essere valutata tenendo conto della specifica condizione di soggetto trasportato rivestita dall'infortunato.

Cass. civ. n. 5709/2004

Le disposizioni del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui, modificando gli artt. 1 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, estendono a tutti i veicoli, destinati al trasporto di persone, l'obbligo assicurativo della responsabilità civile per i danni cagionati ai trasportati, non hanno effetti retroattivi, e non sono pertanto invocabili con riguardo a sinistri verificatisi prima della loro entrata in vigore, secondo una soluzione che costituisce ragionevole espressione del potere del legislatore di regolamentare la successione di leggi nel tempo, con conseguente esclusione di ogni profilo di illegittimità costituzionale ex art. 3 Cost. (nel fare applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'esclusione del risarcimento del danno per i sinistri verificatisi dopo l'emanazione della legge n. 39 del 1977 di conversione del D.L. n. 857 del 1977 ma prima del 1 gennaio 1978, in virtù della previsione dell'art. 14 che limita appunto l'applicazione delle modifiche apportate dall'art. 1, primo e secondo comma, a decorrere da tale ultima data.

Cass. civ. n. 8216/2002

L'assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli, costituendo applicazione dell'istituto dell'assicuratore della responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c. per danni arrecati a terzi, è diretta a garantire il patrimonio dei soggetti assicurati — tali essendo quelli di cui all'art. 2054 c.c. —, non l'autoveicolo; ne deriva, pertanto, che il terzo trasportato a qualunque titolo — i cui danni alla persona, eventualmente subiti, sono coperti dall'assicurazione obbligatoria a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 — beneficia della disciplina dell'assicurazione medesima quale danneggiato, non quale danneggiabile, sicché nei di lui confronti è ammissibile l'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danno provocato dal predetto trasportato ad altro soggetto. (Nella specie il terzo trasportato aveva improvvisamente ed incautamente aperto lo sportello destro dell'auto, sulla quale viaggiava, provocando in tal modo lesioni al conducente di un motociclo che sopraggiungeva in fase di sorpasso dell'auto, arrestata sul lato sinistro della carreggiata).

Cass. civ. n. 9496/2000

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 l'assicurazione obbligatoria e le relative norme sono applicabili solo allorché i veicoli siano in circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il cortile di una scuola configura un luogo privato, accessibile solo a pochi e ben individuabili veicoli, ed è quindi al di fuori dell'ambito della legge indicata, salvo che la parte interessata provi che l'area in questione sia attraversata da un numero incontrollato di veicoli senza limitazione né numerica né soggettiva).

Cass. civ. n. 2791/1999

Il danno prodotto in un'area privata da un veicolo in movimento — nella specie un'autovettura, proveniente da una strada pubblica, nell'accedere ad un parco privato urtava il cancello di ingresso, determinandone lo spostamento dal binario fisso di scorrimento, da cui derivava lo schiacciamento del piede di un ragazzo che si trovava dietro tale cancello — non esclude perciò solo il collegamento causale del sinistro con la circolazione su strada pubblica, o su area a questa equiparata, ai sensi dell'art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990, sufficiente per l'esperibilità dell'azione diretta del danneggiato, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, nei confronti dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 252/1999

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in L. 26 febbraio 1977 n. 39 (che ha portata innovativa senza effetti retroattivi), le persone trasportate a titolo di cortesia su di un veicolo coinvolto in un incidente stradale non potevano essere considerati terzi ai fini assicurativi.

Cass. civ. n. 11978/1998

È dato di comune esperienza che le auto che sono affidate all'officina per le riparazioni vengono provate dai meccanici incaricati, cosicché la circolazione del veicolo avviene nell'interesse dello stesso richiedente e non prohibente domino. Consegue che l'assicuratore non ha diritto di rivalsa, a norma dell'art. 1, terzo comma della L. n. 990 del 1969, nei confronti del titolare dell'officina e del meccanico conducente del veicolo per i danni cagionati a terzi dalla circolazione della vettura avvenuta in fase di collaudo.

Cass. civ. n. 11744/1998

Tra i soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 990 del 1969, rientra anche l'istruttore del conducente munito del cosiddetto “foglio rosa”, giacché l'istruttore ha il potere ed il dovere di assistere l'allievo — conducente non solo con consigli e direttive verbali, ma anche con interventi diretti sui comandi di guida (volante, freno a mano), partecipando al complesso di attività che concorrono a far sì che il veicolo si muova seguendo un determinato percorso, con l'osservanza delle norme di comune prudenza e delle regole di comportamento previste dal Codice della strada. Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli l'istruttore di guida non può, quindi, considerarsi terzo trasportato.

Cass. civ. n. 1321/1998

Per il disposto dell'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973, recante il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., le norme sull'assicurazione obbligatoria si estendono ai veicoli circolanti su aree private solo se aperte alla circolazione del pubblico, nelle quali cioè si può circolare anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità. Non rientrano, pertanto, nel novero di tali aree le autofficine nelle quali l'accesso è consentito ai proprietari dei veicoli per riparazioni, nel cui interno non si svolge un traffico veicolare, ma solo un'attività di spostamento dei veicoli in dipendenza dei lavori.

Cass. civ. n. 7217/1997

Nel regime antecedente all'entrata in vigore degli artt. 193 e 237 del nuovo codice della strada approvato con D.L. 30 aprile 1992, n. 285, le macchine agricole, alla luce della letterale disposizione di cui all'art. 5 della L. n. 990 del 1969, andavano, senza che alcun rilievo potesse assumere il profilo della targa, esenti dall'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile, sia che circolassero su area privata che su area pubblica.

Cass. civ. n. 5146/1997

Le operazioni di carico e scarico di carburante effettuate da un automezzo nell'area di un impianto di distribuzione di carburante costituiscono attività non riconducibili alla circolazione stradale, onde in ipotesi di danni provocati dall'automezzo nel corso e a causa di tali operazioni (durante le quali, nella specie, si era sviluppato un incendio) non operano le norme di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990.

Cass. civ. n. 8846/1995

Per il disposto dell'art. 1 legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, ai fini dell'applicazione della normativa della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree di proprietà pubblica o privata aperte alla circolazione del pubblico, intendendosi per tali, quanto alle aree private, quelle in cui la circolazione è consentita ad una cerchia indeterminata di persone, diverse dai titolari dei diritti sulle aree medesime, sia pure sotto specifiche condizioni o per particolari finalità. Tale principio non trova deroga neppure nel caso in cui la polizza preveda l'estensione della copertura assicurativa ai danni causati da sinistri verificatisi indistintamente sulle aree private, poiché tale patto è operativo soltanto nei rapporti fra l'assicurato e l'assicuratore ed è inopponibile all'assicuratore dal danneggiato, il quale non ha azione diretta nei confronti del primo al di fuori del regime dell'assicurazione obbligatoria, ne può essere fatto valere, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore, nei confronti del fondo di garanzia, la cui responsabilità postula (art. 19 legge cit.) l'operatività della legge sull'assicurazione obbligatoria. (Nella specie, la decisione di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso l'operatività della garanzia assicurativa nei confronti del Fondo di garanzia per essersi verificato il sinistro nel cortile interno di un edificio).

Cass. civ. n. 8824/1995

In tema di assicurazione della R.C.A. la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il contraente sia munito di valida patente implica l'inoperatività della garanzia stessa, in ipotesi di patente di guida scaduta, dal momento che questa non abilita alla guida, pur se il conducente abbia ancora i prescritti requisiti fisici e psichici, fino a quando non sia confermata.

Cass. civ. n. 2471/1995

La presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., a carico del proprietario di un veicolo (oltre che a carico del conducente), non si applica in favore delle persone trasportate, non assimilabili ai terzi estranei alla circolazione, a maggior tutela dei quali la succitata norma è stata predisposta, e, pertanto, il trasportato potrà ottenere il risarcimento del danno, nel caso di trasporto oneroso o gratuito, in forza di responsabilità contrattuale, e nel caso di trasporto amichevole o di cortesia, in forza di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. La legge sull'assicurazione obbligatoria (art. 1, L. 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39), pur avendo imposto la copertura assicurativa del trasportato «a qualsiasi titolo», non ha comportato il venir meno della esclusione dell'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c. all'ipotesi di trasporto a titolo di cortesia.

Cass. civ. n. 1960/1995

Anche al contratto di assicurazione stipulato in riferimento alla disciplina che ha reso obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (legge 24 dicembre 1969, n. 990 e relative norme regolamentari) è applicabile la norma generale di cui all'art. 1888, primo comma, c.c., in base alla quale la forma scritta è richiesta solo ai fini della prova del contratto (ad probationem), dato che gli adempimenti formali richiesti dalla disciplina speciale (obbligo per l'assicuratore di rilasciare il contrassegno e il certificato di assicurazione e per l'assicurato di conservare tali documenti) sono collegati all'interesse pubblico che giustifica il regime di obbligatorietà (oltre che al generale obbligo di documentazione del rapporto posto dall'art. 1888, secondo comma) e non attengono alla posizione delle parti in sé considerate. Conseguentemente le parti (ed anche lo stesso danneggiato) ai fini della prova dell'avvenuta stipulazione del contratto o di singole clausole ben possono avvalersi della confessione, secondo i principi generali in tema di prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad probationem.

Cass. civ. n. 4423/1994

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la clausola che subordina la copertura assicurativa alla circostanza che il conducente dell'automezzo assicurato abbia conseguito la patente di guida, poiché fa applicazione di una disposizione di legge, non assume natura vessatoria e non necessita della specifica approvazione scritta ex art. 1341, secondo comma, c.c.

La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel caso in cui il conducente «non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore» si riferisce all'intero procedimento per il conseguimento della patente, che si conclude con l'autorizzazione prefettizia e non con il superamento dell'esame teorico-pratico, che è solo una delle condizioni per il rilascio della patente. Pertanto, la garanzia è esclusa se il conducente del veicolo assicurativo aveva già superato l'esame di abilitazione alla guida, ma non aveva ancora ottenuto la patente.

Cass. civ. n. 4147/1993

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore che, avendo pagato l'indennità per un sinistro cagionato da un conducente non abilitato alla guida del veicolo, posto in circolazione contro la volontà del proprietario, esercita l'azione di rivalsa sia contro il conducente che contro l'assicurato-proprietario del veicolo, non può avvalersi degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere contro uno solo di essi per impedire la prescrizione del suo diritto contro l'altro, non essendovi tra i detti soggetti passivi della sua domanda di rivalsa alcun vincolo di solidarietà, dato che la rivalsa dell'assicuratore contro il conducente del veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, ha presupposti diversi dalla rivalsa del medesimo assicuratore contro l'assicurato-proprietario del veicolo condotto da conducente non abilitato, che è prevista dall'art. 18 della citata legge e non può essere estesa a soggetti diversi dall'assicurato.

Cass. civ. n. 11296/1992

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la società assicuratrice che ha pagato l'indennizzo non ha azione di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dell'istruttore conducente munito di foglio rosa perché tale azione, essendo ammessa solo contro i terzi, non è consentita nei confronti dei soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione obbligatoria, tra i quali l'art. 1 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 annovera il conducente munito di foglio rosa, che ha il potere ed il dovere di assistere l'allievo-conducente non solo con consigli e direttive verbali ma anche con interventi diretti sui comandi di guida (volante, freno a mano), partecipando al complesso di attività che concorrono a far sì che il veicolo si muova, seguendo un determinato percorso, con l'osservanza delle norme di comune prudenza e delle regole di comportamento previste dal codice della strada.

Cass. civ. n. 8972/1992

Ai fini dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la nozione di «rimorchio» di cui all'art. 1 L. n. 990 del 1969 va individuata con riferimento agli artt. 26 e 28 c.s., i quali distinguono i veicoli come gli autotreni e gli autoarticolati, costituiti da motrice e rimorchio ad essa agganciato, ed i rimorchi privi di mezzo proprio di propulsione. Per questi ultimi, se sganciati dalla motrice, il rischio da assicurare (c.d. rischio statico) è solo quello connesso alla possibilità di sinistri causati allorché essi siano manovrati a mano o durante la sosta per difetti di costruzione o di manutenzione. Ne consegue che se il rimorchio coperto da assicurazione per il solo rischio statico venga agganciato alla motrice diviene componente di un unico veicolo a motore e perde la propria autonoma configurazione di veicolo, con la conseguenza che nei confronti del terzo danneggiato dalla sua circolazione non risponde l'assicuratore del solo rimorchio, non vertendosi in tema di limite contrattuale di responsabilità dell'assicuratore, bensì di identificazione del veicolo cui il rischio assicurato deve inerire.

Cass. civ. n. 5414/1992

Ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nonché della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia di tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa.

Cass. civ. n. 2332/1992

In base al combinato disposto dell'art. 1 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 il quale stabilisce, con una norma di carattere generale e senza eccezioni, l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore senza guida di rotaie in circolazione su strade di uso pubblico (o su aree a queste equiparate) e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge stessa approvato con d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973 (il quale stabilisce che i veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita debbono contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d, i dati della targa prova), anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti all'obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa (trasferibile, ai sensi dell'art. 66 comma quinto codice della strada, da veicolo a veicolo), senza che resti escluso l'obbligo dell'assicuratore di risarcire il danno al terzo danneggiato, ove l'incidente da cui sia derivato il danno si sia verificato ad opera di veicolo circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita) poiché tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, non incidendo sull'esistenza del rapporto assicurativo, né costituendo un'eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell'assicuratore, salva la rivalsa di questo verso l'assicurato a norma dell'art. 18 secondo comma della L. n. 990 del 1969.

Cass. civ. n. 1877/1992

La responsabilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada si estende, ai sensi dell'art. 19 lett. b) della L. 24 dicembre 1969, n. 990, anche alle ipotesi di danni derivanti dalla circolazione su strada pubblica di veicolo a motore, quali i go-kart, che per le sue caratteristiche costruttive, sia destinato alle gare, competizioni od esibizioni di carattere sportivo contemplate dall'art. 3 della stessa legge, perché questi veicoli sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione stabilito dall'art. 1 della L. n. 990 del 1969 allorché vengano, sia pure per brevi percorsi ed occasionalmente, posti in circolazione su strada di uso pubblico, benché privi di omologazione e di certificato di idoneità alla circolazione, non essendo i rischi connessi alla loro circolazione su strada di uso pubblico coperti dall'assicurazione prescritta dal citato art. 3, che si riferisce solo ai rischi di danni derivanti dall'uso del veicolo per il fine sportivo e competitivo.

Cass. civ. n. 950/1992

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli (o natanti) a motore, il rimorchio che, in sé e per sé considerato, è un mezzo privo di un proprio meccanismo di propulsione, non è riconducibile alla categoria dei veicoli a motore, ma è disciplinato nel codice della strada, nell'ambito ed ai fini della circolazione, quale veicolo che per sua natura è e rimane fermo (salvo la manovra a mano), destinato ad essere trainato da autoveicoli, e, pertanto, quando è sganciato dalla motrice la relativa assicurazione obbligatoria copre solo i sinistri da esso prodotti, in sosta o durante le manovre a mano (cosiddetto rischio statico), mentre allorché viene agganciato alla motrice, divenendo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice. Conseguentemente, il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione stradale di un autotreno, composto dalla motrice regolarmente assicurata, e dal rimorchio ad essa agganciato, coperto da garanzia assicurativa presso altro assicuratore per il solo rischio statico, non ha azione diretta contro l'assicuratore del rimorchio neppure se il sinistro siasi verificato durante la sosta dell'autotreno.

Cass. civ. n. 8042/1991

Il cittadino italiano residente nello Stato, che sia munito di patente rilasciata all'estero, può guidare in Italia solo previa «conversione» di detta patente in quella nazionale, mentre, in difetto, incorre nella cosiddetta guida senza patente, in violazione dell'art. 80, tredicesimo comma del codice stradale, considerando che tale conversione, se non richiede il superamento di esame di idoneità, non è automatica, né configura atto dovuto, ma esige il positivo riscontro del possesso da parte dell'interessato di determinati requisiti, ai sensi dell'art. 98 del predetto codice, in relazione al precedente art. 82. (Nella specie, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo alla clausola di polizza che negava la copertura assicurativa in difetto di «abilitazione alla guida secondo le disposizioni in vigore», i giudici del merito avevano escluso l'invocabilità della clausola medesima, in riferimento all'evenienza sopra indicata, ravvisando ipotesi di mera irregolarità amministrativa, non incidente sul rapporto assicurativo. La Suprema Corte ha ritenuto viziata siffatta interpretazione della clusola, alla luce della indicata natura dell'infrazione in questione e della sua conseguenziale influenza sul rischio assicurato).

Cass. civ. n. 5698/1991

A norma delle disposizioni degli artt. 1 secondo (rectius: terzo - N.d.R.) comma e 18 primo comma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, il danneggiato in seguito a sinistro derivante dalla circolazione di autoveicolo, per il quale vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione anche quando la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario, restando in tal caso il diritto di rivalsa dell'assicuratore esercitabile nei confronti del conducente dell'autoveicolo e non del proprietario dello stesso.

Cass. civ. n. 3785/1989

Ai fini dell'applicabilità della L. n. 990 del 1969, che ha istituito l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sono da equipararsi alle strade di uso pubblico anche quelle aree di proprietà privata, aperte alla circolazione del pubblico (art. 2, d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973), cioè quelle in cui chiunque può circolare anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto operativa la garanzia assicurativa per un incidente stradale verificatosi in un cortile privato che serviva per l'accesso di clienti e fornitori ad un negozio).

Cass. civ. n. 2944/1989

Qualora un veicolo venga affidato per riparazioni ad una officina, e poi provochi un incidente circolando per ragioni di collaudo con la guida di un dipendente di detta officina (senza la targa di prova e senza specifica copertura assicurativa per tale prova), il titolare dell'officina medesima, che debba rispondere del danno ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., non è beneficiario dell'assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo (la quale si estende solo al conducente che circoli non prohibente domino), e non si sottrae, quindi, all'azione di rivalsa dell'assicuratore che abbia risarcito il danneggiato.

Cass. civ. n. 3805/1988

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la equiparazione tariffaria, stabilita dagli allegati alla L. n. 990 del 1969 ai fini della determinazione dei massimali legali con riguardo alle «autovetture in servizio privato ed autovetture da noleggio con conducente», non esclude la validità e la operatività — nel rapporto fra assicurato ed assicuratore — della clausola di polizza che delimita la copertura assicurativa escludendo i rischi conseguenti all'attività di noleggio.

Cass. civ. n. 4381/1987

In tema di risarcimento per i danni derivati dalla circolazione stradale, il c.d. «istruttore» di guida non può considerarsi soggetto potenzialmente equiparabile al conducente ai fini dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 32 della L. n. 990 del 1969, con la conseguenza che il suddetto può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni «istruttive» ed ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano ascriversi al conducente.

Cass. civ. n. 5657/1986

Con riguardo alla clausola di esonero dalla copertura assicurativa, della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, per il caso che la vettura assicurata non sia guidata da persona munita di valida patente, l'abilitazione del conducente alla guida deve essere intesa non in senso astratto e formale bensì in quanto possesso di patente legittimamente rilasciata al conducente in relazione alle sue qualità soggettive, che lo abiliti alla guida del particolare tipo di veicolo assicurato. A tal fine deve riconoscersi all'assicuratore, che agisca nei confronti dell'assicurato in rivalsa dell'indennizzo corrisposto al danneggiato, l'interesse a far dichiarare dal G.O., in via di disapplicazione, l'illegittimità dell'atto amministrativo di abilitazione alla guida pur formalmente rilasciato o rinnovato, al conducente. (Nella specie, trattavasi di patente di tipo «C», che era stata rinnovata senza tener conto di una sopravvenuta mutilazione del suo titolare, che avrebbe dovuto comportare la sottoposizione del medesimo al vaglio della commissione medica e comunque la sostituzione di quella abilitazione con altra di categoria diversa).

Cass. civ. n. 4518/1985

Qualora il terzo trasportato da veicolo a motore, in quanto privo di azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile inerente alla circolazione del veicolo (nella specie, trattandosi di sinistro anteriore alle modifiche apportate all'art. 1 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 dal d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in L. 26 febbraio 1977 n. 39), faccia valere contro quell'assicuratore, in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., i diritti spettanti all'assicurato - danneggiante, deve escludersi che l'assicuratore medesimo possa essere tenuto a pagamenti di somme eccedenti il massimale di polizza, sotto il profilo del colposo ritardo nell'adempimento, se non a partire dal momento in cui venga giudizialmente (o negozialmente) accertata la responsabilità dell'assicurato, nonché quantificato il suo obbligo risarcitorio, atteso che solo in tale momento si verifica la liquidità ed esigibilità del credito dell'assicurato verso l'assicuratore, e quindi della pretesa esercitata in via surrogatoria dal trasportato - danneggiato.

Cass. civ. n. 3038/1982

Nell'ipotesi di furto di autoveicolo, del quale il proprietario non abbia impedito la circolazione contro la sua volontà con idonee cautele, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dipendente dalla circolazione dei veicoli a motore copre anche il danno provocato dolosamente dal conducente.

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