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Va risarcito il passeggero che ha subito danni per una uscita di strada

Va risarcito il passeggero che ha subito danni per una uscita di strada
Risarcimento del danno da sinistro stradale: l’assicurazione deve pagare i danni al passeggero anche se non c’è stato scontro tra veicoli.
La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 355 del 30 marzo 2016, si è occupata di un interessante caso di sinistro stradale, fornendo alcune precisazioni in tema di risarcibilità del danno da parte dell’assicurazione.

Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta da una signora che aveva agito in giudizio per ottenere la condanna al risarcimento del danno subito a seguito delle lesioni personali riportate in occasione di un sinistro stradale che aveva coinvolto il solo veicolo sul quale ella era trasportata (uscita di strada).

Il Tribunale, in particolare, aveva affermato che l’azione di cui all’art. 141 del d. lgs. 209/2005, si applicava “ai soli casi di sinistri stradali avvenuti a seguito della collisione di (almeno) due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a.”.

In sostanza, secondo il Tribunale, il risarcimento del danno può essere richiesto all’assicurazione solo in caso di sinistro stradale in cui vi sia stato lo scontro tra almeno due veicoli.

Nel caso di specie, dunque, il risarcimento non avrebbe potuto essere richiesto, in quanto nel sinistro in questione non vi era stato “il coinvolgimento di un altro mezzo (…) ma solo la uscita di strada del veicolo sul quale era trasportata l'odierna appellante”.

La donna, ritenendo la sentenza ingiusta, decideva di proporre appello, evidenziando come non fosse condizione applicativa dell’art. 141 del D.Lgs. 209/2005, “il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro che ha dato origine alle lesioni riportate del trasportato”.

Osservava la Corte d’appello che l’art. 141 del D.Lgs. 209/2005 prevede che “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge” e che “per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148”.

Evidenziava la Corte, dunque, che lo scopo di tale norma “è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro".

Di conseguenza, secondo la Corte, si doveva ritenere che “ai fini della invocabilità della previsione ex art. 141 D.Lgs. 209/2005 non sono previste preclusioni a seconda che il sinistro sia avvenuto o meno a seguito della collisione tra più veicoli”, in quanto la norma “presuppone solamente la sussistenza di un sinistro e un danno subito dal terzo trasportato ma non esige affatto, per l'integrazione della sua fattispecie che il medesimo si sia verificato a seguito dello scontro tra almeno due automezzi”.

In sostanza, secondo la Corte, “deve ritenersi che la disciplina del risarcimento diretto a favore del terzo trasportato trovi applicazione anche nei casi, come quello de quo, di incidente stradale causato dal solo vettore, del quale costui - o il proprietario del veicolo trasportante - debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale ex art. 2054 codice civile”.

Nel caso di specie, dunque, essendo pacifica la verificazione del sinistro ed essendo assodato che l’appellante aveva provato di aver subito un danno e che, al contrario, l’assicurazione non aveva provato che l’incidente si era verificato per caso fortuito, doveva ritenersi applicabile l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, con conseguente “diritto dell'attrice-appellante ad essere risarcita, in qualità di terza trasportata, dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’appello, in integrale riforma della sentenza di primo grado, condannava la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno subito dall’appellante a seguito del sinistro stradale in questione.


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