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Segnale di STOP e obbligo di arrestare il veicolo

Segnale di STOP e obbligo di arrestare il veicolo
In presenza di segnale di STOP bisogna fermare completamente il proprio mezzo anche se la strada è libera. Altrimenti il rischio è vedersi addebitata per intero la responsabilità di un eventuale sinistro.

Conosciamo tutti la differenza, fin dai tempi delle lezioni di guida, tra l’obbligo di dare precedenza e il segnale di STOP. Nel primo caso, il codice della strada prevede che, per il conducente di un mezzo, vi è l’obbligo di rallentare, assicurarsi che la strada sia libera ma senza l’obbligo di frenare completamente (sempre che non provengano altri mezzi); nel secondo caso, lo stesso codice impone di fermarsi in ogni caso.

Pertanto, chi non rispetta il segnale può essere considerato unico ed esclusivo responsabile di un eventuale sinistro, essendo superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c. che è prevista solo sussidiariamente e interviene solo quando non è possibile accertare in concreto le responsabilità di coloro i quali sono stati coinvolti nell’evento.

A ribadire chiaramente cosa già prevede la lettera della legge l’ordinanza n. 30993/2018 della Cassazione, con la quale i giudici hanno respinto il ricorso di un automobilista la cui autovettura era stata coinvolta in un sinistro.

Nello specifico, il primo grado di giudizio aveva ritenuto che la responsabilità dell’evento fosse addebitabile all’attore/automobilista che, guidando ad alta velocità su strada bagnata a causa della pioggia, aveva posto in essere una condotta imprudente e, in più, non si era neppure fermato al segnale di STOP.
Anche il secondo grado confermava gli assunti cui era giunto già il giudice di prime cure, confermando la condotta imprudente e la responsabilità dell’automobilista.
Davanti alla Suprema Corte l'automobilista lamentava che i gradi di giudizio precedenti non avessero tenuto conto della responsabilità del conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente in quanto, nonostante sia stata riconosciuta la colpa di uno dei soggetti coinvolti in un sinistro, anche l’altro soggetto è tenuto a dimostrare di aver fatto comunque il possibile per evitare il danno.
La Cassazione ha respinto le difese dell’attore, rimarcando che il segnale di STOP non permette la scelta al conducente di arrestare la marcia o meno ma lo obbliga a fermarsi sempre e comunque, anche quando la via è libera.

Da ciò consegue che se il giudice di merito accerta, dopo attenta valutazione del profilo probatorio, che la causazione dell’evento è dovuta esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che non ha rispettato il segnale di STOP, viene meno la presunzione di concorso di colpa ex comma 2, art. 2054 c.c.

Tale presunzione, ribadisce la Corte, ha funzione meramente sussidiaria, nel senso che entra in gioco solo quando non è possibile ricostruire - fuori di ogni dubbio - le rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti.
Nel caso che si analizza, i giudici hanno correttamente ritenuto non provata alcuna responsabilità del sinistro in capo all'altro conducente, risultando accertato, al contrario, che l'attore stesse viaggiando "a velocità molto elevata e non adeguata alla situazione del luogo (asfalto bagnato, strada stretta posta nel centro cittadino, incrocio)" e che lo stesso "non riuscì a frenare in tempo al segnale di stop" e "tagliò improvvisamente la strada" all'altro automobilista "rendendo inevitabile l'urto violentissimo".


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