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Articolo 674 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Getto pericoloso di cose

Dispositivo dell'art. 674 Codice Penale

Chiunque getta o versa(1), in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone(2), ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Note

(1) La distinzione tra le due condotte si ravvisa nell'oggetto, solido nel caso del gettare, liquido per quanto riguarda il versamento.
(2) Per la sussistenza del reato, è richiesto che la cosa gettata o versata abbia una potenzialità nociva, ossia possa dirsi presumibilmente diretta ad imbrattare o molestare persone.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a tutelare la sicurezza pubblica

Spiegazione dell'art. 674 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela della presente disposizione è la sicurezza pubblica.

Viene punita condotta di chi getti o versi, in un luogo di pubblico transito, cose atte ad offendere o ad offendere, imbrattare o molestare persone oche, nei casi non consentiti dalla legge, provochi emissioni di gas, vapori o fumo, con le medesime potenzialità lesive di cui sopra.

Per luogo di pubblico transito vanno intesi non solo i luoghi i luoghi pubblici destinati al passaggio di un numero indeterminato di persone, ma anche i luoghi privati soggetti al transito di terzi estranei in numero indeterminato.

La giurisprudenza, operando una interpretazione estensiva, a ritenuto che la fattispecie in esame possa applicarsi anche all'emissione di onde elettromagnetiche.

A tela conclusione è giunta sia avvalorando l'evoluzione storico-giuridica del termine "cosa", atta oramai a ricomprendere beni privi di una qualche corporeità, quali appunto le onde elettromagnetiche, sia sostenendo che il significato del termine "gettare" non osta ad una interpretazione estensiva che ne conferisca il senso di "emettere".

Ad ogni modo, il reato in parola non è configurabile qualora le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti in materia.

Massime relative all'art. 674 Codice Penale

Cass. pen. n. 4633/2020

Si configura una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità degli imputati, preposti rispettivamente all'area e all'unità "business", deputata alla logistica della materia prima, di una centrale termoelettrica a carbone, in ordine ai reati di cui agli artt. 635 e 674 cod. pen., per non aver impedito la sistematica emissione di polveri di carbone dallo stabilimento, con conseguente sedimentazione sui terreni circostanti, senza spiegare in forza di quale specifica disposizione - regolamentare o di delega - i medesimi fossero obbligati, con corrispondenti poteri di spesa, a compiere un intervento strutturale assai costoso, come quello, poi realizzato, di copertura del carbonile).

Cass. pen. n. 41694/2018

In tema di getto pericoloso di cose, la clausola "nei casi non consentiti dalla legge", prevista dall'art. 674 cod. pen. ai fini della punibilità delle emissioni di gas, di vapori o di fumo, è riferibile solo alle emissioni che possono essere specificamente autorizzate in base a disposizioni amministrative e non alla condotta di getto o versamento pericoloso di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone di cui alla prima parte della norma citata. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente era stata esclusa l'applicazione della predetta clausola in un caso di emissione di fumi provocati dalla combustione di rifiuti).

Cass. pen. n. 19968/2017

La contravvenzione di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 cod. pen., non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Fattispecie di contestazione di imbrattamento di una pubblica via, cagionato dal riversamento a terra di cumuli di rifiuti nel corso di una manifestazione di protesta, nella quale la S.C. ha proceduto a riqualificare la condotta, originariamente rubricata sotto l'art. 674 cod. pen., nella diversa fattispecie di cui agli artt. 639, comma secondo e 639-bis cod. pen.).

Cass. pen. n. 14467/2017

In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen. è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche nel caso di emissioni moleste "olfattive" che superino il limite della normale tollerabilità ex art.844 cod. civ. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di continue immissioni, nell'appartamento confinante, di fumi e odori da cucina).

Cass. pen. n. 36905/2015

È configurabile il reato di getto pericoloso di cose in caso di produzione di "molestie olfattive" mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale parametro di legalità dell'emissione, del criterio della "stretta tollerabilità", e non invece, di quello della "normale tollerabilità" previsto dall'art. 844 cod. civ., attesa l'inidoneità di quest'ultimo ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana.

Cass. pen. n. 971/2015

Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, nè tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi. (Fattispecie in tema di sversamento al suolo di liquami derivanti dallo stoccaggio di rifiuti pericolosi).

Cass. pen. n. 31477/2013

In tema di getto pericoloso di cose e di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, l'emissione di rumori e polveri sottili da parte di un impianto industriale, comporta un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nelle zone circostanti, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute.

Cass. pen. n. 19437/2013

In materia contravvenzionale, è configurabile il concorso colposo dell' "extraneus" che, pur privo della particolare qualificazione soggettiva prevista dalla norma penale, abbia comunque partecipato al reato materialmente commesso dall' "intraneus", tenuto a compiere una determinata condotta per il titolo giuridico posseduto. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità concorsuale nel reato di cui all'art. 674 c.p. del proprietario di un locale in cui operava la pizzeria del figlio per l'inerzia dimostrata nell'impedire l'emissione di fumi molesti e per essere stato destinatario di un provvedimento inibitorio di urgenza emesso dal giudice civile).

Cass. pen. n. 2377/2012

Tra le emissioni di gas, vapori o fumo atte ad offendere o imbrattare o molestare persone rientrano tutte le sostanze volatili che emanano odori provocanti disturbo, disagio o fastidio alle persone. (Fattispecie nella quale l'imputato, nella sua attività di fabbro, produceva odori molesti, soprattutto in fase di verniciatura).

Cass. pen. n. 37495/2011

Il reato previsto dall'art. 674 c.p. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone.

Non costituisce "molestia", idonea ad integrare il reato di getto pericoloso di cose, la mera circostanza di arrecare alle persone preoccupazione generalizzata ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione ad emissioni inquinanti.

Cass. pen. n. 34896/2011

In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c..

Cass. pen. n. 25037/2011

Il reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione (art. 137, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152), purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso.

Cass. pen. n. 40849/2010

La configurabilità del reato di getto pericoloso di cose è esclusa in caso di emissioni (nella specie, di polveri) provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge, e contenute nei limiti normativi o dell'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento.

Cass. pen. n. 22032/2010

La contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Nella specie, lo sversamento di liquami, provocato dal cattivo funzionamento delle elettropompe di un depuratore consortile, aveva causato danni solo a colture private, senza riverberi negativi sulle persone).

Cass. pen. n. 16286/2009

Il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell'art. 674 c.p., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo. (Fattispecie relativa alla diffusione nell'atmosfera di polveri di "clinker", una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento, prodotta durante le operazioni di scarico dalle navi in appositi silos e di successivo carico sugli automezzi impiegati per il trasporto, provocante fastidi fisici agli occupanti delle abitazioni limitrofe).

Cass. pen. n. 3478/2009

In tema di reati contro l'incolumità pubblica, l'uso di un'arma ad aria compressa in luogo di pubblico transito con modalità tali da porre concretamente in pericolo l'incolumità delle persone integra il reato di cui all'art. 674 c.p. e non la violazione, amministrativamente sanzionata, che ne consente l'utilizzo in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico (art. 9, comma terzo, D.M. 9 agosto 2001, n. 362).

Cass. pen. n. 32063/2008

Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di una condotta omissiva che può essere integrata dalla omessa custodia di animali qualora sia derivato il versamento di deiezioni animali atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (Fattispecie nella quale le deiezioni liquide di alcuni cani, lasciati incustoditi dal proprietario sul balcone, si riversavano nell'appartamento sottostante ).

Cass. pen. n. 6419/2008

In tema di getto pericoloso di cose, poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 674 c.p. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all'art. 54, comma secondo, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 (che sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.

In tema di getto pericoloso di cose, poiché la condotta consistente nel «versare» è riferibile anche a materie liquide, è configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p. in presenza di una decisione consapevole di far funzionare e gestire un impianto fognario difettoso, in quanto ciò implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell'adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. (Fattispecie nella quale il versamento di reflui maleodoranti, in parte su suolo pubblico ed in parte su corso d'acqua pubblica, proveniva da uno stabile condominiale munito di fossa imhoff non munita di vasca di decantazione).

Cass. pen. n. 2475/2008

È configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di «molestie olfattive» promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della «stretta tollerabilità» quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della «normale tollerabilità» previsto dall'art. 844 c.c. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152).

Cass. pen. n. 44362/2007

Integra il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) il versamento incontrollato di una notevole quantità di acqua piovana da un edificio privo di grondaia, recante molestia e disturbo al proprietario del fondo limitrofo, non dipendente dalla conformazione dei luoghi ma derivante dalla negligente condotta omissiva del reo. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano eseguito opere edilizie sull'edificio, senza apportare alcun accorgimento idoneo ad impedire il riversamento delle acque sul fondo limitrofo).

Cass. pen. n. 41582/2007

In tema di inquinamento atmosferico, va esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. qualora le emissioni siano contenute nei limiti previsti dai valori contemplati nell'autorizzazione, residuando tuttavia doveri di attenzione e di intervento del gestore dell'impianto industriale il quale, in presenza di ricadute ulteriori e diverse delle emissioni sull'ambiente e sulle persone, è chiamato ad adottare quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per un loro ulteriore abbattimento.

Cass. pen. n. 40191/2007

In tema di inquinamento atmosferico, la necessità di accertare il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 674 c.p. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo, gas o vapori siano una conseguenza diretta dell'attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto od a negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone.

Cass. pen. n. 38073/2007

In tema di getto pericoloso di cose, nel caso di emissioni di fumi, gas o vapori atti ad offendere o molestare le persone, la prova del superamento del limite di tollerabilità deve essere determinato di volta in volta dal giudice, anche mediante dichiarazioni testimoniali, con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione nell'attuale momento storico. (Fattispecie nella quale l'emissione di fumi, promananti dalla canna fumaria e prodotti dall'impianto di riscaldamento dell'imputato, investiva l'abitazione di alcuni vicini di casa provocando loro molestia).

Cass. pen. n. 35489/2007

In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice. (Fattispecie di emissioni di monossido di carbonio e fumi provocati da un impianto termico centralizzato condominiale di cui era stata accertata la presenza all'interno dell'appartamento di un condomino).

Cass. pen. n. 25175/2007

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. è necessario che le condotte consistenti nel gettare o versare abbiano attitudine concreta a molestare persone, non essendo sufficiente una attitudine potenzialmente idonea alla molestia. (Fattispecie di sversamento di reflui industriali da scarichi autorizzati che avevano determinato una colorazione nera e marrone del corso di acqua pubblica in cui sversavano).

Cass. pen. n. 23796/2007

Il reato di cui all'art. 674 c.p. (emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone) è configurabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano una diretta conseguenza dell'attività autorizzata, ma siano dovute all'omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o contenerle.

Cass. pen. n. 42213/2006

Il reato di cui all'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone) è configurabile quando tali emissioni siano conseguenza di un'attività non conforme alla normativa ed arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la ratio dell'incriminazione. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto sussistente il reato a carico del titolare di una pizzeria che svolgeva la propria attività con modalità non conformi alla disciplina sull'abbattimento dei fumi emessi dalla canna fumaria).

Cass. pen. n. 35885/2006

Il reato di cui all'art. 674 c.p. - getto pericoloso di cose - è configurabile anche nel caso in cui la condotta abbia come oggetto diretto le cose e indiretto le persone.

Cass. pen. n. 18422/2006

Integra il reato di cui all'art. 674, parte seconda, c.p. l'emissione, oltre il limite della normale tollerabilità, di gas, vapori, fumo provenienti dalla cucina annessa a un ristorante, non rientrante nella nozione di impianto o stabilimento industriale ai sensi della L. 16 aprile 1987 n. 83 e, quindi, non soggetta agli obblighi previsti dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 in materia di inquinamento atmosferico. (In motivazione la Corte osserva che il possesso dell'autorizzazione sanitaria, ex art. 2 L. 30 aprile 1962 n. 283, per l'esercizio della cucina non legittima le emissioni da questa provocate nell'atmosfera oltre il limite della normale tollerabilità, in quanto l'autorizzazione riguarda l'igiene delle attrezzature e delle operazioni di preparazione degli alimenti e non concerne la salubrità dell'ambiente esterno).

Cass. pen. n. 11556/2006

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p., emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone, nei casi in cui non sia stata richiesta l'autorizzazione, la cui assenza non determina automaticamente la integrazione del reato, deve farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità previsto dall'art. 844 c.c. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato per la emissione di odori prodotti dallo stallaggio di animali e dal deposito delle loro deiezioni).

Cass. pen. n. 8299/2006

La condotta di emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone non configura il reato di cui alla parte seconda dell'art. 674 c.p. nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi speciali in materia di inquinamento.

Cass. pen. n. 3678/2006

Anche le emissioni di esalazioni maleodoranti possono integrare il reato di cui all'art. 674 c.p., getto pericoloso di cose, a condizione che presentino un carattere non del tutto momentaneo ed abbiano un impatto negativo, non necessariamente fisico ma anche psichico, sull'esercizio delle normali attività di lavoro e di relazione.

Cass. pen. n. 46846/2005

La fattispecie di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ricomprendendosi nella stessa anche la alterazione superficiale del bene, atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana.

Cass. pen. n. 38936/2005

La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso che il reato de quo mira a tutelare la salute e l'incolumità delle persone indipendentemente dall'osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dall'inquinamento atmosferico.

Cass. pen. n. 19898/2005

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p., emissioni di gas, vapore o fumo atti a cagionare offesa o molestia alle persone nei casi non consentiti dalla legge, il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio di una determinata attività, e nei casi in cui non sia richiesta l'autorizzazione si deve avere riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.

Cass. pen. n. 38297/2004

Ai fini della configurabilità dell'art. 674 c.p., seconda parte, l'espressione «nei casi non consentiti dalla legge» impone la necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi atta a molestare le persone avvenga in violazione degli standards fissati dalle normative di settore, atteso che sussiste una presunzione di legittimità per quelle emissioni che non superino le soglie fissate dalle leggi speciali. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che l'espressione «nei casi non consentiti dalla legge» non può neppure ricondursi alla inosservanza degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione speciale, in quanto il raggiungimento di tali obiettivi è previsto in quanto possibile e con tempi e modalità disciplinati dalle stesse leggi di settore).

Le emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674 c.p. in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, atteso che devono farsi rientrare nel concetto di «molestia» tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio della normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

Cass. pen. n. 25660/2004

Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), è necessario che l'emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988), non essendo sufficiente l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio. Ne consegue che non risponde del reato indicato colui che svolga all'aperto, in violazione di una specifica disposizione comunale, l'attività di verniciatura di autovetture regolarmente autorizzata ed effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.

Cass. pen. n. 9757/2004

Non è configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone), nel caso le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che la espressione «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che, allorché le emissioni, pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato o arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità, si applica la norma civilistica dell'art. 844 c.c.).

Cass. pen. n. 37945/2003

L'ipotesi di reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) può concorrere con le disposizioni del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152 (tutela delle acque dall'inquinamento), stante la diversa struttura delle fattispecie ed i differenti beni giuridici tutelati.

Cass. pen. n. 20755/2003

Al fine della integrazione del reato di cui all'art. 674 c.p. costituisce molestia anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato in un caso nel quale si era creata una nube maleodorante conseguenza della combustione di sostanze plastiche).

Cass. pen. n. 760/2003

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p., non basta, nel caso di immissioni di gas, fumi, vapori e simili, che esse superino i limiti eventualmente fissati dalle norme in materia di tutela dell'ambiente, ma occorre anche che abbiano carattere effettivamente molesto, cioè avvertibile come sgradevole e fastidioso da una determinata parte della collettività; diversamente la condotta in questione può dare luogo soltanto al diverso ed autonomo reato previsto dalla legge speciale.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p., non basta, trattandosi di immissioni di gas, fumo, vapori e simili, che esse superino i limiti eventualmente fissati dalle norme in materia di tutela dell'ambiente (potendo ciò dar luogo soltanto a diverso ed autonomo reato, eventualmente concorrente con quello de quo), ma occorre anche che abbiano carattere effettivamente molesto, cioè avvertibile come sgradevole e fastidioso da una determinata parte della collettività.

Cass. pen. n. 42924/2002

Nel concetto di «gettare o versare» di cui all'art. 674 c.p., che punisce il getto pericoloso di cose, rientra anche quello di diffondere polveri nell'atmosfera. (Fattispecie relativa a emissione di polveri in dipendenza del carico e scarico di sabbia ad opera di impresa e nella quale la Corte ha escluso la applicabilità delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 203 del 1988 non provenendo le emissioni da un impianto come definito dall'art. 2 del citato D.P.R.).

Cass. pen. n. 8102/2002

Non integra la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. la propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel “gettare cose”, ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generarne flussi prima non esistenti, ed in quanto, inoltre, l'assumibilità di esse nel concetto di “cose” necessita di un'esplicita previsione normativa.

Cass. pen. n. 8094/2000

Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall'art. 674 c.p. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 c.c. (Fattispecie concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio).

Cass. pen. n. 649/2000

La condotta che si realizza mediante lo scarico di carbone combustibile contenente zolfo in misura superiore ai limiti consentiti, non integra il reato di cui all'art. 674 c.p., in quanto il mero scarico di un materiale solido allo stato inerte non può provocare, senza combustione, alcuna emissione di fumo, vapore o gas. (Fattispecie nella quale la S.C., dopo aver sottolineato che l'inquinamento da polvere, astrattamente ipotizzabile, non poteva essere ravvisato in quanto non contestato, ha escluso la sussistenza del reato, giacché nel provvedimento impugnato non vi era alcun cenno in ordine all'effettivo impiego del materiale ma, vi erano, anzi, elementi dai quali desumere che il giudice di merito aveva ritenuto responsabili gli imputati per la sola ragione di aver ricevuto in deposito il combustibile irregolare).

Cass. pen. n. 5626/1999

Il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674 c.p. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dal P.M. avverso la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva respinto l'appello proposto dallo stesso P.M. contro il rigetto della richiesta di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione. La S.C., nel rigettare il ricorso e nell'enunciare in termini astratti il principio di cui in massima, ha tuttavia rilevato che nella specie non poteva dirsi provata l'effettiva idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o a infastidire le persone, non risultando varcati i limiti stabiliti con D.P.C.M. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995, ma soltanto quelli, più rigorosi, all'epoca non ancora in vigore, dettati dalla Regione Veneto con l'art. 69, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6).

Le fattispecie rispettivamente descritte dagli artt. 674 e 675 c.p. si pongono fra loro in rapporto di reciproca esclusione. La figura delineata dall'art. 675 c.p. è, infatti, un tipico reato colposo, che consiste nel collocamento o nella sospensione di cose pericolose per l'integrità fisica o morale delle persone «senza le debite cautele». (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione che il P.M. aveva richiesto «in quanto cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 674 e 675 c.p.», sul presupposto che da quegli oggetti derivasse l'emissione di onde elettromagnetiche. La S.C. nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 675 c.p. in quanto il costruttore di un elettrodotto aereo è a conoscenza del fatto che il passaggio della corrente elettrica ad altissima tensione nei conduttori provoca la formazione di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente o autogenerato, con la conseguenza che l'elemento psichico, ancorché possa in concreto atteggiarsi come colpa dovuta all'erronea valutazione di circostanze di contorno, si configura normalmente come dolo).

Cass. pen. n. 5592/1999

In assenza di prova certa circa l'effettiva nocività (in senso omnicomprensivo rispetto alla previsione di legge), di campi elettromagnetici superiori a valori limite fissati dalla normativa regionale, deve escludersi la configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. nel caso di impianto che dia luogo alla produzione dei campi anzidetti.

Cass. pen. n. 11295/1999

Il fatto di avere chiesto l'autorizzazione ad emettere nell'atmosfera gas provenienti da un insediamento produttivo — ex D.P.R. 203 del 1988 — non pregiudica i diritti dei terzi, vale a dire non discrimina l'operatore se i vapori o gas immessi nell'ambiente sono così intensi, acri e molesti da cagionare disturbo alle persone; integrando ciò la previsione di cui all'art. 674 c.p.

Cass. pen. n. 13667/1998

L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 nuovo c.s., dell'art. 22 della legge 13 luglio 1966, n. 615 — che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti dal regolamento, poi emanato con D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 — non comporta che la condotta già prevista dal citato art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 c.p., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare persone; e ciò perché essa è ora prevista e sanzionata in via esclusivamente amministrativa dal combinato disposto degli artt. 71, comma sesto, c.s. e 227, comma secondo, del relativo regolamento di attuazione, a nulla rilevando che la sanzione sia inoperante per la mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione.

Cass. pen. n. 6141/1998

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. l'attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare le persone non deve essere accertata necessariamente mediante perizia, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento, secondo le regole generali, su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.

Cass. pen. n. 3531/1998

La fattispecie tipica del reato di getto pericoloso di cose di cui all'art. 674 c.p. configura un'ipotesi di reato di pericolo rappresentato dall'idoneità potenziale della cosa versata a molestare o imbrattare le persone in modo percepibile anche se minimo. Ne consegue che integra il suddetto reato il dilavamento di materie oleose, defluenti in un laghetto, che alterino le condizioni delle sponde, divenute melmose, e determinino la presenza di sostanze grasse in acqua, rendendo impraticabili i luoghi proprio per la possibilità d'imbrattamento e di molestia nell'uso della res comune.

Cass. pen. n. 739/1998

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. — getto pericoloso di cose (nel caso di specie, emissioni di vapori) — non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l'attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone: detta attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi.

Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. - getto pericolose di cose - non è necessario che le emissioni siano vietate da speciali norme giuridiche, essendo sufficiente che esse superino il limite della normale tollerabilità, valicato il quale le emissioni stesse diventano moleste con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice. Ed invero il discrimine tra una condotta lecita ed una illecita, ai fini della configurabilità del reato in esame, è il superamento di tale limite, in riferimento al disposto dell'art. 844 c.c.: superamento che sarebbe penalmente rilevante anche in presenza di una specifica autorizzazione all'impiego di sostanze esalanti. (Nel caso di specie si trattava di emissioni provocate da sostanze, quali oli minerali, solventi e benzine, usate dall'imputato, senza che peraltro esistesse alcuna autorizzazione, per l'attività di meccanico - svolta nel suo garage condominiale, trasformato in una officina per riparazioni meccaniche e messe a punto - ed idonee a molestare, secondo la contestazione, le persone residenti nelle unità abitative dello stesso edificio; la Suprema Corte ha ritenuto legittima la configurabilità della contravvenzione in questione, in relazione a tale concreta fattispecie, ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 3919/1997

La previsione normativa della seconda ipotesi dell'art. 674 c.p. — nel punire determinati comportamenti molesti (emissioni di gas, di vapori o di fumo) al di fuori dei casi consentiti dalla legge — tende ad operare un bilanciamento di opposti interessi, consentendo l'esercizio di attività socialmente utili, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica. In quest'ottica, l'inciso «nei casi non consentiti dalla legge» comprende l'esercizio di attività industriali che, pur autorizzate, producono molestie che eccedono i limiti di tollerabilità e sono eliminabili con accorgimenti tecnici opportuni.

Cass. pen. n. 1360/1995

La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. — getto pericoloso di cose — è reato che, nell'ipotesi di emissione molesta di fumo, vapori e gas in conseguenza di attività continuativa di smaltimento di rifiuti solidi urbani mediante combustione, senza pause o interruzioni di rilevante entità, ha natura permanente. (Fattispecie in cui è stata esclusa la prescrizione del reato).

Cass. pen. n. 138/1995

La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. può essere integrata anche da esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione, costituenti emissioni di gas, quando sono idonee a cagionare molestia alle persone o gli effetti dalla norma previsti.

La cooperazione, benché dalla legge espressamente prevista per i delitti colposi, è riferibile anche alle contravvenzioni della stessa natura, come si desume dall'art. 43 ultimo comma c.p., il quale dispone che la distinzione tra reato doloso e colposo, stabilita dalla legge per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta da tale distinzione discendono effetti giuridici. (Nella fattispecie, in tema di reato di cui all'art. 674 c.p., è stata ritenuta la responsabilità del sindaco e del legale rappresentante della ditta appaltatrice per le esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione del comune).

La responsabilità del sindaco per il reato di cui all'art. 674 c.p. (nella specie esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione del comune) non può essere affermata sulla sola base dell'astratta inosservanza del dovere di vigilanza, ciò che darebbe luogo a responsabilità oggettiva, essendo invece necessario, per l'effettiva sussistenza della negligenza, un quid pluris, ed innanzitutto la effettiva conoscenza della esalazione.

Cass. pen. n. 9460/1994

L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo n. 285/1992 (nuovo codice della strada), a far tempo dall'1 gennaio 1993, dell'art. 22 della L. n. 615/1966 (che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, poi emanato con D.P.R. n. 323/1971), non implica che la condotta già prevista dal citato art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 c.p., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare persone. Detta condotta, infatti, è ora prevista e sanzionata in via amministrativa dal combinato disposto dell'art. 71, comma 6, del citato D.L.vo n. 285/1992 e dell'art. 227, comma 2, del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 495/1992, nulla rilevando in contrario che la sanzione sia, allo stato, inoperante, per via della mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. (La Corte ha anche chiarito, in motivazione, che, pur dovendosi, nella descritta situazione, considerare tuttora vigente, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 232, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, il regolamento a suo tempo emanato con il D.P.R. n. 323/1971, la violazione di detto regolamento non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 674 c.p., essendo già presente nell'ordinamento giuridico, per sè ancora non operante per inadempienze di carattere amministrativo, la norma che contempla il fatto come illecito di natura non penale, sicché, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché verrebbe di fatto a dipendere dalla discrezionalità della autorità amministrativa la scelta del momento nel quale, con l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, verrebbe comunque a cessare la applicabilità della norma penale).

Cass. pen. n. 9357/1994

Il reato previsto dall'art. 674 c.p. può concorrere con le contravvenzioni sanzionate dall'art. 25, commi 1, 2 e ultimo, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

Cass. pen. n. 6598/1994

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di «molestia».

Il reato di cui all'art. 674 c.p. (getto di cose pericolose) in quanto ha come diretto riferimento il valore della persona colpita, prescinde per la sua realizzazione dall'osservanza o meno degli standards fissati per la prevenzione dell'inquinamento e le normative antinquinamento non hanno di fatto legittimato qualsiasi «emissione» inferiore ai limiti tabellari, anche nell'ipotesi in cui non si siano attuate le opere di prevenzione e contenimento adeguate al processo tecnologico: conseguentemente anche un'attività industriale autorizzata, può dar luogo al suddetto reato qualora siano derivate molestie alle persone dalla mancanza di accorgimenti tecnici possibili e doverosi o dall'inosservanza delle prescrizioni dell'autorità amministrativa, pur nell'osservanza degli standards di cui sopra.

Cass. pen. n. 6216/1994

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni in riferimento alla tecnica più avanzata, per evitare esalazioni moleste; perché le emissioni siano considerate tali ed integrino, conseguentemente, la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., è sufficiente che superino la «stretta» tollerabilità, non riferendosi, tale norma, alla «normale» tollerabilità, che costituisce, viceversa, il limite previsto ai fini civilistici dall'art. 844 c.c.

Cass. pen. n. 6207/1994

La gestione di un impianto di depurazione dei fumi che, per una carenza progettuale ab origine la quale lo renda funzionante con una resa più bassa del previsto, provochi emissione di fumi e di vapori nell'atmosfera, atti a molestare le persone oltre il limite della ordinaria tollerabilità, è riferibile al titolare dell'azienda il quale, per la natura permanente delle emissioni moleste, da lui conosciute, ricollegabili alla minore funzionalità dell'impianto stesso, non può ritenersi esente da responsabilità se decide di fare funzionare l'impianto difettoso.

Cass. pen. n. 2544/1994

La seconda ipotesi prevista dall'art. 674 c.p., «chiunque. . . provoca emissioni. . . di fumo. . . atte a molestare le persone nei casi non consentiti dalla legge», richiama espressamente i limiti legali posti dalla legge civile a tutela del diritto della tollerabilità fondiaria (e di godimento anche a titolo personale della stessa), in tema di immissioni oltre il limite della tollerabilità. Pertanto, si deve fare riferimento in generale a tutte le immissioni dannose per il vicino sanzionate dall'art. 844 c.c. ove si riscontri il superamento del minimo di tollerabilità. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso di imputato il quale aveva dedotto che l'accensione di un caminetto domestico non era certamente un caso vietato dalla legge è stato ritenuto che non la mera accensione di un caminetto, ma le emissioni di fumo cagionate da quella accensione nell'unità abitativa dell'imputato e la loro immissione in quella della persona offesa avesse superato la soglia della normale tollerabilità).

Cass. pen. n. 1293/1994

In tema di reato di getto pericoloso di cose, previsto dall'art. 674 c.p., le esalazioni maleodoranti provenienti da stalle o luoghi similari e promananti da escrementi di animali, costituiscono offesa al benessere dei vicini e grave pregiudizio, tutelato dalla norma penale, ed integrano pertanto il reato di cui all'art. 674 c.p.

Cass. pen. n. 781/1994

Il contenuto della norma di cui all'art. 674 c.p. comprende due ipotesi di reato, entrambe di pericolo, la seconda delle quali descrive una fattispecie «causalmente orientata» in cui la condotta — indifferentemente attiva od omissiva — conduce a provocare, «nei casi non consentiti dalla legge», emissioni di gas, di vapore o di fumo, atti a cagionare offesa od imbrattamento ovvero molestia alla persona. Per la sussistenza del reato è, quindi sufficiente l'idoneità del fatto alla produzione degli effetti previsti dalla norma; poiché, però, si richiede che tali effetti siano cagionati nei casi non consentiti dalla legge, il parametro di legalità deve prodursi unicamente dalle disposizioni di cui all'art. 844 c.c. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna, per essere assente in essa qualsivoglia indicazione delle ragioni del superamento della soglia di legalità fissata dalla detta disposizione civilistica).

Cass. pen. n. 447/1994

Nel concetto di «gettare» o «versare» di cui all'art. 674 c.p., che punisce il getto pericoloso di cose, rientra anche quello di diffondere, comunque, polveri nelle aree circostanti; integra pertanto il reato suddetto l'immissione nell'atmosfera di polveri degli impianti di uno stabilimento industriale in virtù di un processo produttivo, né l'elemento psicologico può essere escluso dall'aver il responsabile dello stabilimento preso accordi con le autorità comunali per la costruzione di un impianto di depolverizzazione, costituendo viceversa tale condotta dimostrazione della consapevolezza, da parte dell'agente, della pericolosità delle emissioni. (Fattispecie relativa ad emissione di polveri causate dalle operazioni di sbarco di farina da una nave).

Cass. pen. n. 10336/1993

Pur non essendovi l'obbligo (giuridico e penalmente sanzionato) di tenere pulita la propria abitazione, tuttavia l'art. 674 c.p. vieta di tenerla talmente sporca da arrecare molestia o disturbo, mediante esalazioni maleodoranti, alle persone che si trovano nelle vicinanze dell'abitazione medesima. (Nella specie la Suprema Corte ha osservato, replicando alla censura del ricorrente secondo cui non sussiste alcun obbligo giuridico di tenere pulita la propria abitazione, che all'imputato non si rimproverava di avere trascurato la pulizia della propria abitazione, bensì di avere provocato emissioni di esalazioni moleste per le persone, tenendo numerosi cani in un terreno comune adiacente alla propria abitazione ed a quella delle parti lese e che certamente, se si fosse attivato per eliminare tali inconvenienti, avrebbe evitato che la sua condotta (di tenere numerosi cani) integrasse gli estremi del reato previsto dall'art. 674 c.p.).

Cass. pen. n. 5348/1993

L'esistenza di una autorizzazione amministrativa all'esercizio di una determinata attività, come pure l'avvenuta messa in opera dei dispositivi anti inquinamento previsti dalla legge, non escludono, di per sé, la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674, seconda parte, c.p., quando, di fatto, le emissioni di gas, fumi o vapori superino il livello della normale tollerabilità, valutato in relazione agli effetti da esse prodotti in danno dei soggetti che in concreto le subiscono. Un tale superamento, infatti, deve ritenersi, per definizione, contrario alla legge, la quale non può che disciplinare un esercizio normale dell'attività produttiva implicante, come tale, anche la sopportazione di inconvenienti che non eccedano però, i limiti della normale tollerabilità; inconvenienti che, in assenza della norma autorizzativa, darebbero luogo all'applicabilità della sanzione penale anche quando i detti limiti non fossero superati, essendo di regola sufficiente, ai fini della sussistenza del reato, in base al testuale tenore della norma, il solo fatto che le emissioni siano atte ad offendere, imbrattare e molestare persone, senza alcun riferimento al limite della normale tollerabilità, contenuto invece nell'art. 844 c.c.

Cass. pen. n. 3876/1993

Ai fini della configurabilità della condotta considerata nella seconda parte dell'art. 674 c.p. le polveri, se non possono essere oggetto delle emissioni di gas e di vapori, sono invece sostanze comprese nella emissione di fumo che, secondo la nozione lessicale e tecnica del termine, è «sospensione di un solido in un gas, prodotto da una combustione» e la polvere null'altro è se non «materia finemente suddivisa».

Cass. pen. n. 1272/1993

La sussistenza di una regolare autorizzazione amministrativa all'esercizio di una attività non esclude affatto per sé stessa la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. ove da tale esercizio derivi la emissione di gas, vapori, e fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare persone dovendosi l'autorizzazione ritenere in ogni caso condizionata ad un esercizio che non superi i limiti della più stretta tollerabilità, previa adozione di tutte le misure consentite, secondo la particolarità del lavoro, dalla migliore esperienza e dalla tecnica più progredita.

Cass. pen. n. 714/1993

In tema di responsabilità ex art. 674 c.p., il mestiere di carrozziere di autoveicoli per le sue caratteristiche e modalità di esercizio implica l'uso di vernici e stucchi che notoriamente contengono gas e vapori molestanti e dannosi per la salute delle persone, sicché l'evento perturbatore previsto dalla detta norma è presunto sulla base del solo esercizio del mestiere. Peraltro l'apprestamento di impianti e dispositivi idonei ad evitare o a mantenere in limiti accettabili la emissione di gas e vapori derivanti dall'esercizio del mestiere in questione non vale di per sé a legittimare l'esercizio di tale attività inquinante l'atmosfera, potendosi escludere la responsabilità penale solo con la prova positiva della mancata emissione di gas e vapori atti a molestare le persone.

Cass. pen. n. 3669/1992

È legittimo il sequestro preventivo di una stalla dalla quale promanino continuativamente esalazioni maleodoranti. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il fatto integra il reato di cui all'art. 674 c.p. e che la libera disponibilità del locale avrebbe potuto aggravare o protrarre le emissioni maleodoranti, che nella specie promanavano dagli escrementi di sessanta ovini, con grave pregiudizio per l'igiene di una contigua abitazione, secondo quanto già rilevato da numerosi sopralluoghi di pubblici ufficiali e contenuto in apposita ordinanza amministrativa).

Cass. pen. n. 8386/1992

Con riferimento alla contravvenzione di getto pericoloso di cose, previsto dall'art. 674 c.p., il «versamento» concerne materie liquide e può avvenire per mano dell'agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione, e va posto in relazione con l'effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che integrasse la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. il getto di acqua con una pompa all'interno dell'abitazione altrui).

Cass. pen. n. 7614/1992

Ai fini della configurabilità della seconda ipotesi della contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p.p., anche la regolare autorizzazione amministrativa dell'attività non è da sola sufficiente per escludere il reato quando dall'esercizio dell'attività ne derivi pregiudizio per la salute dei terzi ovvero il superamento della normale tollerabilità. Dal momento che l'autorizzazione riguarda l'esercizio dell'industria e non le sue modalità l'inciso «nei casi non consentiti dalla legge» comprende anche l'esercizio di attività industriali che, anche se autorizzate producano molestie eccedenti i limiti della tollerabilità ed eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici.

Cass. pen. n. 6932/1992

L'apprestamento di impianti e dispositivi contro l'inquinamento atmosferico può essere idoneo ad escludere la violazione delle prescrizioni della L. 13 luglio 1966, n. 615, ma non sufficiente ad impedire le emissioni di gas, vapori e fumo atti ad offendere, imbrattare o molestare le persone, e, conseguentemente, la integrazione del reato di cui all'art. 674 c.p. (La Cassazione ha altresì evidenziato che il riferimento ai casi consentiti dalla legge che figura nella suddetta norma non può servire da salvacondotto per l'esercizio di qualsiasi attività inquinante e che lo stesso è utilizzabile solo come criterio guida per l'identificazione del grado di tollerabilità delle emissioni, e non, dunque, come causa di esclusione della responsabilità penale di chi le provoca in concreto, dopo essersi premunito di strumenti astrattamente e non anche concretamente idonei ad evitarle ovvero a mantenerle in limiti accettabili).

Cass. pen. n. 4539/1991

Le esalazioni maleodoranti o comunque sgradevoli non rientrano nella tutela penalmente apprestata dall'art. 674 del codice penale per le emissioni moleste di gas, vapori e fumo, ma possono esser fonte di responsabilità civile, ove eccedano i limiti posti dall'art. 844 c.c.

Cass. pen. n. 5312/1990

Nell'ipotesi di emissione di gas, di vapori o fumi, punita ai sensi dell'art. 674 c.p. si configura un reato di mero pericolo, per cui non è necessario che l'emissione stessa provochi un effettivo nocumento, essendo invece sufficiente l'attitudine del gas, del vapore o del fumo emesso ad offendere, imbrattare, molestare le persone.

Cass. pen. n. 6939/1990

L'«uso altrui», cui si riferisce l'art. 674, c.p. ed al quale deve essere soggetto il luogo privato perché possa configurarsi il reato di getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare, può consistere in qualunque legittima facoltà — dipendente da un diritto soggettivo esclusivo, ovvero da un diritto in re aliena o d'obbligazione o anche da una mera condiscendenza di chi può prestarla — spettante ad un soggetto diverso da quello che compie il getto o il versamento, di valersi del luogo stesso per qualsiasi bisogno. (Nella fattispecie era stata accertata la presenza di cromo esavalente sul terreno privato, adiacente i capannoni di una officina, dove i lavoratori dipendenti della ditta potevano muoversi liberamente per gli scopi più vari).

Cass. pen. n. 3162/1989

La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., nelle ipotesi di emissione moleste di gas, di vapori o di fumo, è un reato non necessariamente ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse.

Cass. pen. n. 964/1987

Colui che getti in un fiume materiale atto ad uccidere pesci risponde della contravvenzione di cui all'art. 6 R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 a nulla rilevando che tale condotta non fosse posta in essere per esercitare la pesca, essendo la normativa suddetta destinata alla protezione della fauna ittica e del relativo ambiente idrico.

Cass. pen. n. 9458/1986

La contravvenzione, di cui all'art. 674 c.p., ha ad oggetto la polizia di sicurezza, in quanto concerne l'interesse di prevenire pericoli più o meno gravi alle persone, dipendenti del getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare o dalla emissione di gas, di vapori o di fumo, idonea a cagionare gli effetti suddetti. Ne consegue che non ricorre l'ipotesi sopra indicata nella condotta di colui che depositi in un luogo privato detriti calcarei, occupando una superficie di circa tremila metri quadrati, per cui si modifichi la morfologia del suolo e, in virtù delle piogge, si verifichino infiltrazioni sulla strada e sulla proprietà di privati.

Cass. pen. n. 7191/1986

In tema di abbattimento di fumi, polveri, gas ed odori di qualsiasi tipo ad opera di impianti termici o di imprese industriali o mezzi motorizzati, l'art. 20, L. 13 luglio 1966, n. 615, al quarto comma, prevede l'obbligo per chi gestisce tali impianti, imprese o mezzi inquinanti l'atmosfera, di dotarli di dispositivi atti ad evitare tale inquinamento. Sicché, una volta accertato dagli appositi organi regionali e provinciali il contributo dell'inquinamento atmosferico, e notificato al comune l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati nonché il termine entro il quale tale eliminazione deve essere effettuata, la condotta punibile si esaurisce nella semplice omissione dei mezzi cautelativi prescritti o nella mancata eliminazione tempestiva degli inconvenienti indicati, nel tempo assegnato, indipendentemente da ogni accertamento sul concreto apporto inquinante e sul tasso di inquinamento, dato che la ulteriore violazione dei parametri consentiti dalla legge, mediante emissioni atte ad offendere, molestare od imbrattare le persone, comporterebbero la realizzazione dell'autonoma — ed in tal caso concorrente — violazione dell'art. 674 c.p.

Cass. pen. n. 9356/1985

Il reato di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 c.p., ha, di regola, carattere istantaneo. Esso, però, può assumere la figura di reato permanente quando la materia atta ad offendere, imbrattare o molestare venga versata ininterrottamente in maniera meccanica, ovvero si tratti di emissione continuativa di gas, vapori, fumo ecc. L'eventuale interruzione domenicale di un impianto che comporti tali emissioni (nella specie un inceneritore sempre in funzione per eliminare rifiuti solidi urbani) o altre brevi soste non incidono sulla natura permanente del reato, che si ricollega alla normale funzionalità dell'impianto stesso e non cessa poiché sussiste, obiettivamente, uno stato antigiuridico determinato da una azione volontaria.

Cass. pen. n. 6249/1985

Il reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) e quello previsto dall'art. 20, L. 13 luglio 1966, n. 615 (cosiddetta legge antismog) possono concorrere, sussistendo fra di essi compatibilità. Infatti il contenuto precettivo dell'art. 20 della legge ricordata consiste nell'obbligo, per le industrie, di apprestare determinati impianti o dispositivi, onde prevenire l'inquinamento atmosferico e la condotta punibile si concreta nell'omissione di tali mezzi cautelativi, mentre la fattispecie prevista dall'art. 674 c.p. richiede una condotta consistente nel getto di cose o nel provocare emissioni di gas, vapori e fumi atti a offendere o molestare le persone. Inoltre, mentre l'art. 674 c.p. mira a tutelare direttamente le persone, la normativa contro l'inquinamento atmosferico ha per finalità la protezione della risorsa-aria, come bene giuridico autonomo e, solo in via mediata, la generalità dei soggetti che subiscono le conseguenze del degrado qualitativo dell'aria che respirano.

Cass. pen. n. 9826/1983

L'esistenza di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una industria non esime il titolare dalla responsabilità penale ex art. 674 c.p. nel caso di emissione di fumi, vapori o gas ad offendere e molestare le persone. Infatti, la predetta autorizzazione serve unicamente a rimuovere un limite all'attività dell'imprenditore ma sempre nell'ambito del complesso normativo e, quindi, può consentire un esercizio normale nell'industria, contenuto nel limite della tollerabilità che la moderna tecnica e l'esperienza consentono. Allorché tale limite viene violato, si verifica la presunzione del pericolo per la salute pubblica che costituisce la ratio della norma incriminatrice. L'art. 674 c.p. e l'art. 20 L. 13 luglio 1966, n. 615 non vigono nel nostro ordinamento secondo un criterio di specialità poiché diversi sono condotta ed evento.

Cass. pen. n. 4870/1977

L'art. 20 della L. 13 luglio 1966, n. 615, che dispone che tutti gli stabilimenti industriali devono possedere impianti tali da contenere, entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, l'emissione di fumi e polveri, contiene una norma che è in stretta relazione con l'art. 674 c.p., secondo cui sono vietate le immissioni atte a cagionare danno, imbrattamento o molestia alle persone; disposizione, quest'ultima, della cui violazione può essere chiamato a rispondere il titolare di una industria dalla quale si immetta nell'aria colposamente polvere che, respirata, può produrre danno alle persone oppure fumi aventi odori idonei a dar fastidio alle persone stesse, indipendentemente dal rilascio della licenza di esercizio della fabbrica.

Cass. pen. n. 79/1974

L'art. 674 c.p. è applicabile, non soltanto quando le emissioni moleste di gas, vapori o fumo siano espressamente vietate dalla legge, ma anche quando non siano consentite da atti della competente autorità amministrativa emanati in base a particolari norme legislative, come l'art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie. Nella nozione di manifatture o fabbriche insalubri, di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, va compresa qualsiasi attività industriale — considerandosi come tale ogni attività diretta alla produzione di beni o servizi — e quindi anche gli allevamenti di animali, e specificamente gli allevamenti di vermi da pesca.

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Consulenze legali
relative all'articolo 674 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

B.M. chiede
giovedì 23/09/2021 - Lazio
“Buongiorno, vivo in una palazzina condominiale di 13 unità, spesso metto delle briciole di pane all’interno di una ciotola fissata con delle viti sul davanzale della mia finestra per dare da mangiare a passeri e cincie.
Un condomino si è lamentato e mi ha intimato di toglierlo minacciandomi di contattare eventualmente l’ufficio igiene tramite l’amministratore di condominio, in quanto afferma che deve pulire il suo davanzale tre volte al giorno.
Vorrei sapere se possono intraprendere azioni di qualsiasi genere nei miei confronti ed a cosa posso appellarmi qualora si verifichino episodi simili.
In attesa di risposta. Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 28/09/2021
La problematica descritta nel quesito è purtroppo molto frequente in ambito condominiale e foriera di litigi e spesso di contenziosi che in casi più estremi possono sfociare anche in problematiche di natura penale.
La giurisprudenza infatti ritiene che la condotta del vicino che imbratta la proprietà altrui integra il reato di getto pericolose di cose di cui all’art 674 del c.p. Sicuramente il consentire che gli escrementi e la sporcizia portata dai volatili attirati dal cibo vadano a depositarsi sui balconi sottostanti potrebbe indurre il vicino che subisce tale comportamento a sporgere denuncia alle autorità competenti. Si tenga conto, tra l’altro, che seppur tale reato sia di natura contravvenzionale è comunque punito con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino ad € 206,00 ed è perseguibile d’ufficio.

Affianco alla tutela penale vi è ovviamente anche quella risarcitoria di natura civilistica, strada sicuramente molto efficace in casi simili. Il vicino, quindi, che subisce tali condotte potrebbe adire il giudice civile e invocando le norme in tema di risarcimento del danno ottenere un provvedimento giudiziario che inibisca il protrarsi di tali comportamenti molesti, spingendosi in linea teorica fino a chiedere anche un risarcimento del danno stimato in via equitativa dal giudice.

Infine, è giusto sottolineare come la riforma del condominio del 2012 abbia introdotto l’art. 70 disp.att. del c.c., il quale prevede la possibilità che l’assemblea di condominio irroghi una sanzione pecuniaria in caso di violazione delle norme del regolamento condominiale.

Come si può notare il comportamento descritto può portare a diversi grattacapi, sicuramente evitabili apportando accorgimenti tesi ad evitare l’imbrattamento della proprietà altrui.
Non si può in questa sede dilungarsi su come difendersi da questi problemi: troppo pochi sono gli elementi forniti dal quesito e comunque ogni linea difensiva efficace deve essere impostata tenendo conto degli atti che ci vengono di volta in volta notificati.


Roberto B. chiede
martedì 20/06/2017 - Liguria
“Buongiorno, abito da meno di un anno in un condominio nel quale una Signora dell'ultimo piano (quinto) da parecchi anni, a detta dei vicini, ha posizionato all'interno del suo poggiolo dei vasi pieni di mangime per gli uccelli della zona (tortore,piccioni etc..etc..). I sottostanti vicini devo ricoprire le ringhiere dei loro poggioli con cellophane o simili in quanto gli escrementi degli uccelli posati sulla ringhiera del poggiolo della "signora" bombardano di escrementi i poggioli sottostanti ! Io, visto che ho ristrutturato l'appartamento in cui abito mettendo un costoso sistema di tende sul mio poggiolo, ho diffidato la suddetta signora dal continuare in simile pratica ma non ottenendo alcun risultato. Le mie tende sono insozzate di escrementi e quindi, stanco di quest stato di cose, vorrei far terminare definitivamente questa pratica da parte della condomina. L'amministratore in anni di proteste da parte dei condomini ha sempre fatto orecchie da mercante, quindi desidero un parere legale per potermi muovere adeguatamente attraverso il riconoscimento dei miei diritti, compresi quelli alla salute in quanto se non avessi le tende avrei il poggiolo insozzato quotidianamente. Porgo distinti saluti in attesa di un Vs. riscontro.

Consulenza legale i 26/06/2017
Quello delle molestie dovute all’imbrattamento di terrazze e balconi a causa di escrementi di uccelli oltre che al loro odore è purtroppo un problema diffuso, nel condominio e non solo.
Va in primo luogo detto che se il problema degli uccelli non coinvolge le zone comuni, ma riguarda solo ed esclusivamente la proprietà privata individuale perché gli animali vengono attirati dal singolo proprietario - come in questo caso - allora non vi sarà competenza né responsabilità alcuna del condominio e dell’amministratore.
Nel caso di specie quindi il problema, di natura privata, coinvolge esclusivamente i due proprietari degli appartamenti uno sovrastante l’altro.

Due sono le strade per tentare una soluzione:
a) La prima di natura civilistica: è evidente che chiunque venga danneggiato nella sua proprietà ha pieno diritto di agire nei confronti di chi pone in atto un comportamento illecito al fine di farlo cessare e di ottenere un equo risarcimento.
Prima di intraprendere, però, azioni legali è senz’altro più opportuno far intervenire la ASL di competenza ed in particolare il Distretto Veterinario.
L’ente in questione, a seguito di apposita segnalazione scritta, interviene per effettuare un sopralluogo: in sede di sopralluogo, l’Operatore di Sanità pubblica Veterinaria verifica la situazione delle aree segnalate controllando che corrisponda alla segnalazione pervenuta, raccoglie testimonianze di terzi e in casi più gravi coinvolge altri Enti competenti.
A fine sopralluogo viene inviata una relazione a chi ha emesso la segnalazione con i provvedimenti intrapresi.

In base alla situazione riscontrata vengono quindi adottati immediati provvedimenti affinché vengano migliorate le condizioni igienico sanitarie del luogo interessato: in buona sostanza, l’ASL]] ordina al proprietario responsabile della situazione di degrado igienico-sanitario di adottare misure di pulizia e disinfestazione.
In caso di mancata collaborazione, l’ASL può addirittura elevare processi verbali di contravvenzione o richieste di emissione di ordinanze urgenti da parte del Sindaco.

Per tornare al caso di specie, se il vicino di casa non adotta i provvedimenti necessari per fare cessare la perdurante situazione di degrado e di mancanza di igiene che, loro malgrado, sono costretti a subire i condomini vicini, egli potrà essere fatto oggetto di multe e provvedimenti dell’autorità pubblica, oltre che, ovviamente, di un’azione di natura risarcitoria da parte degli stessi danneggiati.
Attenzione però che quest’ultima presuppone in primo luogo che la molestia del vicino superi la normale tollerabilità (ma nella fattispecie in esame ciò sembra pacifico) ed in seconda battuta che sia fornita la prova in giudizio del danno concretamente subito (anche sotto questo profilo, però, nel caso in esame è evidente il danno, anche solo nella misura dell’imbrattamento delle tende acquistate da poco e particolarmente costose).

b) Una diversa strada, più rischiosa ma comunque perseguibile, è quella di minacciare il vicino di denuncia penale. Infatti, la fattispecie che ci occupa pare potersi ricondurre a quella di cui all’art. 674 c.p., che riguarda, a rigore, il “getto pericoloso di cose”.

Come si diceva, la Corte di Cassazione, con alcune sue pronunce, ad avviso di chi scrive ha ampliato la portata della norma in questione, estendendola anche ad ipotesi come quella di cui al quesito, fortemente analogica rispetto a quelle esaminate:
- “Le esalazioni maleodoranti, provenienti da luoghi in cui sono ricoverati animali in numero rilevante e promananti da escrementi prodotti dagli stessi, costituiscono offesa al benessere dei vicini e grave pregiudizio per il tranquillo svolgimento della loro vita di relazione, sì da concretizzare quelle molestie di cui all'art. 674 c.p. (nella specie, la Corte ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputata che deteneva, all'interno del proprio appartamento, 70 gatti in pessime condizioni igieniche).” (Cassazione penale, sez. III, 22/11/2012, n. 49298).
- “In materia d'inquinamento atmosferico, le esalazioni maleodoranti provenienti da stalle o altri luoghi in cui siano contenuti animali in numero rilevante e promananti da escrementi prodotti dagli animali stessi, possono, integrare il reato di cui all'art. 674, c.p. Si è tuttavia precisato che le esalazioni di «odore» moleste, nauseanti o puzzolenti, in tanto possono configurare il reato di cui all'art. 674, c.p. in quanto presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano «intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessità di tenere le finestre chiuse, difficoltà di ricevere ospiti, ecc.)».” (Cassazione penale, sez. III, 01/12/2005, n. 3678).

Nel caso di specie, è vero, si tratta più di una questione di imbrattamento che di esalazioni maleodoranti: ma il principio utile che si può ricavare dalle sentenze di cui sopra è quello per cui non necessariamente il reato deve consumarsi attraverso un’azione diretta come il “getto” di qualcosa. Le esalazioni ed i cattivi odori di cui si occupano le sentenze provengono sì dalla proprietà del vicino ma è evidente che promanano dagli animali e non sono materialmente “gettati” o “versati” dal vicino stesso nella proprietà altrui.

D’altra parte, la portata del divieto penale è molto ampia: la legge infatti usa espressioni molto generiche e onnicomprensive, come “versare” (azione che chiaramente riguarda i liquidi o simili), oppure “gettare”, termine che si riferisce invece a cose solide o, in ogni caso, di diversa consistenza.
La norma, tuttavia, non specifica le modalità con le quali debbano essere effettuati il getto o il versamento, né sulla base di quali principi fisici debba avvenire l’azione (ad esempio, caduta per gravità, spinta meccanica, lancio manuale ecc.) né sulla traiettoria che la cosa deve compiere.
Secondo la Cassazione, ancora, per far scattare il reato di getto di cose pericolose, le emissioni moleste devono sì avere carattere continuativo, ma non è necessaria la ripetitività giornaliera delle stesse; basta che esse si protraggano – senza interruzioni di rilevante entità – per un lasso apprezzabile di tempo: il che pare elemento sicuramente integrato nel caso di specie.
Infine, non è richiesto – ai fini del reato – che la condotta abbia comportato un effettivo danno al vicino del piano di sotto, ma è sufficiente che sia idonea a offendere.
Anche la minaccia dell’azione penale potrebbe, dunque, rivelarsi un efficace strumento di dissuasione.

In definitiva, per rispondere al quesito, lo strumento più concreto - più rapido e meno costoso della promozione di un giudizio – per dissuadere la vicina dal persistere nel suo comportamento poco educato è l’immediato coinvolgimento dell’autorità pubblica che, lo si ripete, può in certi casi anche comminare delle vere e proprie sanzioni.
Dopodiché, in contemporanea o successivamente all’intervento dell’autorità, è possibile intentare azione risarcitoria avanti al Giudice civile, fatta sempre salva la via della denuncia penale.