(massima n. 1)
I conflitti di competenza e di giurisdizione sono configurabili, e quindi ammissibili, soltanto tra giudici. Non sono, invece, configurabili tra pubblici ministeri, i cui contrasti sono regolati dagli artt. 54 ss. c.p.p., né tra pubblico ministero e giudice, data la qualità di parte, sia pure pubblica, che il pubblico ministero ha nel contesto del nuovo processo penale.