(massima n. 1)
Nell'ipotesi di emissione di gas, di vapori o fumi, punita ai sensi dell'art. 674 c.p. si configura un reato di mero pericolo, per cui non č necessario che l'emissione stessa provochi un effettivo nocumento, essendo invece sufficiente l'attitudine del gas, del vapore o del fumo emesso ad offendere, imbrattare, molestare le persone.