(massima n. 1)
La condotta che si realizza mediante lo scarico di carbone combustibile contenente zolfo in misura superiore ai limiti consentiti, non integra il reato di cui all'art. 674 c.p., in quanto il mero scarico di un materiale solido allo stato inerte non può provocare, senza combustione, alcuna emissione di fumo, vapore o gas. (Fattispecie nella quale la S.C., dopo aver sottolineato che l'inquinamento da polvere, astrattamente ipotizzabile, non poteva essere ravvisato in quanto non contestato, ha escluso la sussistenza del reato, giacché nel provvedimento impugnato non vi era alcun cenno in ordine all'effettivo impiego del materiale ma, vi erano, anzi, elementi dai quali desumere che il giudice di merito aveva ritenuto responsabili gli imputati per la sola ragione di aver ricevuto in deposito il combustibile irregolare).