(massima n. 1)
In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen. č configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche nel caso di emissioni moleste "olfattive" che superino il limite della normale tollerabilitā ex art.844 cod. civ. (Fattispecie in cui č stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di continue immissioni, nell'appartamento confinante, di fumi e odori da cucina).