(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 674 c.p. (emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone) č configurabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano una diretta conseguenza dell'attivitā autorizzata, ma siano dovute all'omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o contenerle.