(massima n. 1)
In tema di getto pericoloso di cose, poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 674 c.p. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all'art. 54, comma secondo, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 (che sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.