(massima n. 1)
Integra il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) il versamento incontrollato di una notevole quantitą di acqua piovana da un edificio privo di grondaia, recante molestia e disturbo al proprietario del fondo limitrofo, non dipendente dalla conformazione dei luoghi ma derivante dalla negligente condotta omissiva del reo. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano eseguito opere edilizie sull'edificio, senza apportare alcun accorgimento idoneo ad impedire il riversamento delle acque sul fondo limitrofo).