(massima n. 1)
La condotta di emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone non configura il reato di cui alla parte seconda dell'art. 674 c.p. nel caso in cui le emissioni provengano da una attivitą regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi speciali in materia di inquinamento.