(massima n. 1)
Il contenuto della norma di cui all'art. 674 c.p. comprende due ipotesi di reato, entrambe di pericolo, la seconda delle quali descrive una fattispecie «causalmente orientata» in cui la condotta — indifferentemente attiva od omissiva — conduce a provocare, «nei casi non consentiti dalla legge», emissioni di gas, di vapore o di fumo, atti a cagionare offesa od imbrattamento ovvero molestia alla persona. Per la sussistenza del reato è, quindi sufficiente l'idoneità del fatto alla produzione degli effetti previsti dalla norma; poiché, però, si richiede che tali effetti siano cagionati nei casi non consentiti dalla legge, il parametro di legalità deve prodursi unicamente dalle disposizioni di cui all'art. 844 c.c. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna, per essere assente in essa qualsivoglia indicazione delle ragioni del superamento della soglia di legalità fissata dalla detta disposizione civilistica).