(massima n. 1)
La configurabilitā del reato di getto pericoloso di cose č esclusa in caso di emissioni (nella specie, di polveri) provenienti da attivitā autorizzata o disciplinata dalla legge, e contenute nei limiti normativi o dell'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimitā del comportamento.