(massima n. 1)
Colui che getti in un fiume materiale atto ad uccidere pesci risponde della contravvenzione di cui all'art. 6 R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 a nulla rilevando che tale condotta non fosse posta in essere per esercitare la pesca, essendo la normativa suddetta destinata alla protezione della fauna ittica e del relativo ambiente idrico.