(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) e quello previsto dall'art. 20, L. 13 luglio 1966, n. 615 (cosiddetta legge antismog) possono concorrere, sussistendo fra di essi compatibilità. Infatti il contenuto precettivo dell'art. 20 della legge ricordata consiste nell'obbligo, per le industrie, di apprestare determinati impianti o dispositivi, onde prevenire l'inquinamento atmosferico e la condotta punibile si concreta nell'omissione di tali mezzi cautelativi, mentre la fattispecie prevista dall'art. 674 c.p. richiede una condotta consistente nel getto di cose o nel provocare emissioni di gas, vapori e fumi atti a offendere o molestare le persone. Inoltre, mentre l'art. 674 c.p. mira a tutelare direttamente le persone, la normativa contro l'inquinamento atmosferico ha per finalità la protezione della risorsa-aria, come bene giuridico autonomo e, solo in via mediata, la generalità dei soggetti che subiscono le conseguenze del degrado qualitativo dell'aria che respirano.