(massima n. 1)
L'art. 674 c.p. č applicabile, non soltanto quando le emissioni moleste di gas, vapori o fumo siano espressamente vietate dalla legge, ma anche quando non siano consentite da atti della competente autoritā amministrativa emanati in base a particolari norme legislative, come l'art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie. Nella nozione di manifatture o fabbriche insalubri, di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, va compresa qualsiasi attivitā industriale considerandosi come tale ogni attivitā diretta alla produzione di beni o servizi e quindi anche gli allevamenti di animali, e specificamente gli allevamenti di vermi da pesca.