(massima n. 1)
In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non č necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche ma č sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilitā ex art. 844 c.c., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice. (Fattispecie di emissioni di monossido di carbonio e fumi provocati da un impianto termico centralizzato condominiale di cui era stata accertata la presenza all'interno dell'appartamento di un condomino).