(massima n. 1)
In tema di inquinamento atmosferico, la necessità di accertare il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 674 c.p. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo, gas o vapori siano una conseguenza diretta dell'attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto od a negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone.