(massima n. 1)
In tema di inquinamento atmosferico, la necessitā di accertare il superamento dei limiti di tollerabilitā delle emissioni ai fini della configurabilitā del reato previsto dall'art. 674 c.p. si pone soltanto per le attivitā autorizzate in quanto le emissioni di fumo, gas o vapori siano una conseguenza diretta dell'attivitā; diversamente, nel caso di attivitā non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attivitā, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto od a negligenze del gestore, ai fini della configurabilitā del reato č sufficiente la semplice idoneitā a creare molestia alle persone.