(massima n. 1)
L'art. 20 della L. 13 luglio 1966, n. 615, che dispone che tutti gli stabilimenti industriali devono possedere impianti tali da contenere, entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, l'emissione di fumi e polveri, contiene una norma che è in stretta relazione con l'art. 674 c.p., secondo cui sono vietate le immissioni atte a cagionare danno, imbrattamento o molestia alle persone; disposizione, quest'ultima, della cui violazione può essere chiamato a rispondere il titolare di una industria dalla quale si immetta nell'aria colposamente polvere che, respirata, può produrre danno alle persone oppure fumi aventi odori idonei a dar fastidio alle persone stesse, indipendentemente dal rilascio della licenza di esercizio della fabbrica.