(massima n. 2)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p., non basta, trattandosi di immissioni di gas, fumo, vapori e simili, che esse superino i limiti eventualmente fissati dalle norme in materia di tutela dell'ambiente (potendo ciò dar luogo soltanto a diverso ed autonomo reato, eventualmente concorrente con quello de quo), ma occorre anche che abbiano carattere effettivamente molesto, cioè avvertibile come sgradevole e fastidioso da una determinata parte della collettività.