(massima n. 1)
La seconda ipotesi prevista dall'art. 674 c.p., «chiunque. . . provoca emissioni. . . di fumo. . . atte a molestare le persone nei casi non consentiti dalla legge», richiama espressamente i limiti legali posti dalla legge civile a tutela del diritto della tollerabilità fondiaria (e di godimento anche a titolo personale della stessa), in tema di immissioni oltre il limite della tollerabilità. Pertanto, si deve fare riferimento in generale a tutte le immissioni dannose per il vicino sanzionate dall'art. 844 c.c. ove si riscontri il superamento del minimo di tollerabilità. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso di imputato il quale aveva dedotto che l'accensione di un caminetto domestico non era certamente un caso vietato dalla legge è stato ritenuto che non la mera accensione di un caminetto, ma le emissioni di fumo cagionate da quella accensione nell'unità abitativa dell'imputato e la loro immissione in quella della persona offesa avesse superato la soglia della normale tollerabilità).