(massima n. 1)
L'«uso altrui», cui si riferisce l'art. 674, c.p. ed al quale deve essere soggetto il luogo privato perché possa configurarsi il reato di getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare, può consistere in qualunque legittima facoltà — dipendente da un diritto soggettivo esclusivo, ovvero da un diritto in re aliena o d'obbligazione o anche da una mera condiscendenza di chi può prestarla — spettante ad un soggetto diverso da quello che compie il getto o il versamento, di valersi del luogo stesso per qualsiasi bisogno. (Nella fattispecie era stata accertata la presenza di cromo esavalente sul terreno privato, adiacente i capannoni di una officina, dove i lavoratori dipendenti della ditta potevano muoversi liberamente per gli scopi più vari).