(massima n. 1)
L'apprestamento di impianti e dispositivi contro l'inquinamento atmosferico può essere idoneo ad escludere la violazione delle prescrizioni della L. 13 luglio 1966, n. 615, ma non sufficiente ad impedire le emissioni di gas, vapori e fumo atti ad offendere, imbrattare o molestare le persone, e, conseguentemente, la integrazione del reato di cui all'art. 674 c.p. (La Cassazione ha altresì evidenziato che il riferimento ai casi consentiti dalla legge che figura nella suddetta norma non può servire da salvacondotto per l'esercizio di qualsiasi attività inquinante e che lo stesso è utilizzabile solo come criterio guida per l'identificazione del grado di tollerabilità delle emissioni, e non, dunque, come causa di esclusione della responsabilità penale di chi le provoca in concreto, dopo essersi premunito di strumenti astrattamente e non anche concretamente idonei ad evitarle ovvero a mantenerle in limiti accettabili).