(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 674, parte seconda, c.p. l'emissione, oltre il limite della normale tollerabilitą, di gas, vapori, fumo provenienti dalla cucina annessa a un ristorante, non rientrante nella nozione di impianto o stabilimento industriale ai sensi della L. 16 aprile 1987 n. 83 e, quindi, non soggetta agli obblighi previsti dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 in materia di inquinamento atmosferico. (In motivazione la Corte osserva che il possesso dell'autorizzazione sanitaria, ex art. 2 L. 30 aprile 1962 n. 283, per l'esercizio della cucina non legittima le emissioni da questa provocate nell'atmosfera oltre il limite della normale tollerabilitą, in quanto l'autorizzazione riguarda l'igiene delle attrezzature e delle operazioni di preparazione degli alimenti e non concerne la salubritą dell'ambiente esterno).