(massima n. 1)
Il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell'art. 674 c.p., č configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumitā derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo. (Fattispecie relativa alla diffusione nell'atmosfera di polveri di "clinker", una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento, prodotta durante le operazioni di scarico dalle navi in appositi silos e di successivo carico sugli automezzi impiegati per il trasporto, provocante fastidi fisici agli occupanti delle abitazioni limitrofe).