(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità della seconda ipotesi della contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p.p., anche la regolare autorizzazione amministrativa dell'attività non è da sola sufficiente per escludere il reato quando dall'esercizio dell'attività ne derivi pregiudizio per la salute dei terzi ovvero il superamento della normale tollerabilità. Dal momento che l'autorizzazione riguarda l'esercizio dell'industria e non le sue modalità l'inciso «nei casi non consentiti dalla legge» comprende anche l'esercizio di attività industriali che, anche se autorizzate producano molestie eccedenti i limiti della tollerabilità ed eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici.