(massima n. 2)
Il reato di cui all'art. 674 c.p. (getto di cose pericolose) in quanto ha come diretto riferimento il valore della persona colpita, prescinde per la sua realizzazione dall'osservanza o meno degli standards fissati per la prevenzione dell'inquinamento e le normative antinquinamento non hanno di fatto legittimato qualsiasi «emissione» inferiore ai limiti tabellari, anche nell'ipotesi in cui non si siano attuate le opere di prevenzione e contenimento adeguate al processo tecnologico: conseguentemente anche un'attivitą industriale autorizzata, puņ dar luogo al suddetto reato qualora siano derivate molestie alle persone dalla mancanza di accorgimenti tecnici possibili e doverosi o dall'inosservanza delle prescrizioni dell'autoritą amministrativa, pur nell'osservanza degli standards di cui sopra.