(massima n. 1)
L'esistenza di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una industria non esime il titolare dalla responsabilità penale ex art. 674 c.p. nel caso di emissione di fumi, vapori o gas ad offendere e molestare le persone. Infatti, la predetta autorizzazione serve unicamente a rimuovere un limite all'attività dell'imprenditore ma sempre nell'ambito del complesso normativo e, quindi, può consentire un esercizio normale nell'industria, contenuto nel limite della tollerabilità che la moderna tecnica e l'esperienza consentono. Allorché tale limite viene violato, si verifica la presunzione del pericolo per la salute pubblica che costituisce la ratio della norma incriminatrice. L'art. 674 c.p. e l'art. 20 L. 13 luglio 1966, n. 615 non vigono nel nostro ordinamento secondo un criterio di specialità poiché diversi sono condotta ed evento.