(massima n. 1)
È configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di «molestie olfattive» promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della «stretta tollerabilità» quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della «normale tollerabilità» previsto dall'art. 844 c.c. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152).