(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą della condotta considerata nella seconda parte dell'art. 674 c.p. le polveri, se non possono essere oggetto delle emissioni di gas e di vapori, sono invece sostanze comprese nella emissione di fumo che, secondo la nozione lessicale e tecnica del termine, č «sospensione di un solido in un gas, prodotto da una combustione» e la polvere null'altro č se non «materia finemente suddivisa».