(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), č necessario che l'emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988), non essendo sufficiente l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio. Ne consegue che non risponde del reato indicato colui che svolga all'aperto, in violazione di una specifica disposizione comunale, l'attivitā di verniciatura di autovetture regolarmente autorizzata ed effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.