(massima n. 1)
Il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674 c.p. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dal P.M. avverso la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva respinto l'appello proposto dallo stesso P.M. contro il rigetto della richiesta di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione. La S.C., nel rigettare il ricorso e nell'enunciare in termini astratti il principio di cui in massima, ha tuttavia rilevato che nella specie non poteva dirsi provata l'effettiva idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o a infastidire le persone, non risultando varcati i limiti stabiliti con D.P.C.M. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995, ma soltanto quelli, più rigorosi, all'epoca non ancora in vigore, dettati dalla Regione Veneto con l'art. 69, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6).