(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 674 cod. pen., relativo alle molestie olfattive, in presenza di un'attivitą produttiva autorizzata e conforme alla normativa, il concetto di "molestia" va valutato applicando il criterio della "normale tollerabilitą" (art. 844 cod. civ.), piuttosto che quello pił rigido della "stretta tollerabilitą", tenendo conto della condizione dei luoghi e del contemperamento tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietą.