(massima n. 1)
L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 nuovo c.s., dell'art. 22 della legge 13 luglio 1966, n. 615 — che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti dal regolamento, poi emanato con D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 — non comporta che la condotta già prevista dal citato art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 c.p., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare persone; e ciò perché essa è ora prevista e sanzionata in via esclusivamente amministrativa dal combinato disposto degli artt. 71, comma sesto, c.s. e 227, comma secondo, del relativo regolamento di attuazione, a nulla rilevando che la sanzione sia inoperante per la mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione.