(massima n. 1)
Le esalazioni maleodoranti o comunque sgradevoli non rientrano nella tutela penalmente apprestata dall'art. 674 del codice penale per le emissioni moleste di gas, vapori e fumo, ma possono esser fonte di responsabilitą civile, ove eccedano i limiti posti dall'art. 844 c.c.