(massima n. 1)
L'esistenza di una autorizzazione amministrativa all'esercizio di una determinata attività, come pure l'avvenuta messa in opera dei dispositivi anti inquinamento previsti dalla legge, non escludono, di per sé, la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674, seconda parte, c.p., quando, di fatto, le emissioni di gas, fumi o vapori superino il livello della normale tollerabilità, valutato in relazione agli effetti da esse prodotti in danno dei soggetti che in concreto le subiscono. Un tale superamento, infatti, deve ritenersi, per definizione, contrario alla legge, la quale non può che disciplinare un esercizio normale dell'attività produttiva implicante, come tale, anche la sopportazione di inconvenienti che non eccedano però, i limiti della normale tollerabilità; inconvenienti che, in assenza della norma autorizzativa, darebbero luogo all'applicabilità della sanzione penale anche quando i detti limiti non fossero superati, essendo di regola sufficiente, ai fini della sussistenza del reato, in base al testuale tenore della norma, il solo fatto che le emissioni siano atte ad offendere, imbrattare e molestare persone, senza alcun riferimento al limite della normale tollerabilità, contenuto invece nell'art. 844 c.c.