(massima n. 1)
In tema di abbattimento di fumi, polveri, gas ed odori di qualsiasi tipo ad opera di impianti termici o di imprese industriali o mezzi motorizzati, l'art. 20, L. 13 luglio 1966, n. 615, al quarto comma, prevede l'obbligo per chi gestisce tali impianti, imprese o mezzi inquinanti l'atmosfera, di dotarli di dispositivi atti ad evitare tale inquinamento. Sicché, una volta accertato dagli appositi organi regionali e provinciali il contributo dell'inquinamento atmosferico, e notificato al comune l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati nonché il termine entro il quale tale eliminazione deve essere effettuata, la condotta punibile si esaurisce nella semplice omissione dei mezzi cautelativi prescritti o nella mancata eliminazione tempestiva degli inconvenienti indicati, nel tempo assegnato, indipendentemente da ogni accertamento sul concreto apporto inquinante e sul tasso di inquinamento, dato che la ulteriore violazione dei parametri consentiti dalla legge, mediante emissioni atte ad offendere, molestare od imbrattare le persone, comporterebbero la realizzazione dell'autonoma — ed in tal caso concorrente — violazione dell'art. 674 c.p.