(massima n. 1)
La previsione normativa della seconda ipotesi dell'art. 674 c.p. — nel punire determinati comportamenti molesti (emissioni di gas, di vapori o di fumo) al di fuori dei casi consentiti dalla legge — tende ad operare un bilanciamento di opposti interessi, consentendo l'esercizio di attività socialmente utili, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica. In quest'ottica, l'inciso «nei casi non consentiti dalla legge» comprende l'esercizio di attività industriali che, pur autorizzate, producono molestie che eccedono i limiti di tollerabilità e sono eliminabili con accorgimenti tecnici opportuni.