(massima n. 2)
La cooperazione, benché dalla legge espressamente prevista per i delitti colposi, è riferibile anche alle contravvenzioni della stessa natura, come si desume dall'art. 43 ultimo comma c.p., il quale dispone che la distinzione tra reato doloso e colposo, stabilita dalla legge per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta da tale distinzione discendono effetti giuridici. (Nella fattispecie, in tema di reato di cui all'art. 674 c.p., è stata ritenuta la responsabilità del sindaco e del legale rappresentante della ditta appaltatrice per le esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione del comune).