(massima n. 1)
Nel concetto di «gettare» o «versare» di cui all'art. 674 c.p., che punisce il getto pericoloso di cose, rientra anche quello di diffondere, comunque, polveri nelle aree circostanti; integra pertanto il reato suddetto l'immissione nell'atmosfera di polveri degli impianti di uno stabilimento industriale in virtł di un processo produttivo, né l'elemento psicologico puņ essere escluso dall'aver il responsabile dello stabilimento preso accordi con le autoritą comunali per la costruzione di un impianto di depolverizzazione, costituendo viceversa tale condotta dimostrazione della consapevolezza, da parte dell'agente, della pericolositą delle emissioni. (Fattispecie relativa ad emissione di polveri causate dalle operazioni di sbarco di farina da una nave).