(massima n. 1)
La contravvenzione di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 cod. pen., non č configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Fattispecie di contestazione di imbrattamento di una pubblica via, cagionato dal riversamento a terra di cumuli di rifiuti nel corso di una manifestazione di protesta, nella quale la S.C. ha proceduto a riqualificare la condotta, originariamente rubricata sotto l'art. 674 cod. pen., nella diversa fattispecie di cui agli artt. 639, comma secondo e 639-bis cod. pen.).