(massima n. 1)
L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni in riferimento alla tecnica più avanzata, per evitare esalazioni moleste; perché le emissioni siano considerate tali ed integrino, conseguentemente, la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., è sufficiente che superino la «stretta» tollerabilità, non riferendosi, tale norma, alla «normale» tollerabilità, che costituisce, viceversa, il limite previsto ai fini civilistici dall'art. 844 c.c.