Nascita e sviluppo dell’assic. di resp. civ.
Il cod. comm. conteneva un cenno su alcune assicurazioni che la dottrina ha giustamente qualificato poi come specie di ass. di resp. civ. e cioè sull'assic. del rischio locativo e del rischio del ricorso dei vicini (art. 445), e d'altro canto dichiarava che poteva assicurare anche chi ha un interesse di responsabilità. per la conservazione della cosa (art. 423) (nel qual caso però si aveva normalmente assic. della cosa per conto di terzi). Ma mentre disciplinava in modo speciale altre assicurazioni contro i danni (spec. le assic. contro gli incendi alle quali si riferiva anche l'art. 445 sopra cit.) non si soffermava affatto ne dettava alcuna norma sull'assic. di responsabilità in generale.
È vero che quando il codice fu emanato, l'assicurazione di responsabilità non aveva ancora una vita apprezzabile, né tanto meno aveva iniziato il suo rigoglioso cammino, rimanendo per lo più limitata. Oltre che alle voci sopra ricordate, alla clausola di abbordaggio contenuta, e per di più con valore accessorio, nelle polizze di assic. marittima.
La causa di questo tardo sviluppo dell'assicurazione di responsabilità civile è in parte nella minore perfezione della tecnica assicurativa o nel minore bisogno di questo ramo, allorché per la minore importanza dell'attività meccanica, la responsabilità era limitata a casi sporadici. Ma soprattutto risiedeva in un duplice ostacolo di natura squisitamente giuridica: il principio tradizionale che non vi è responsabilità senza colpa (responsabilità soggettiva) e, d'altro canto, è principio, non meno tradizionale, che l'assicuratore é liberato dal suo obbligo se il sinistro è provocato da colpa (o dolo) dell'assicurato (art. 434). Quando i due principi a poco a poco si dissolvono, quando cioè accanto alla responsabilità per colpa effettiva viene attribuito diritto di cittadinanza. Anche ad una responsabilità per colpa soltanto presunta o addirittura senza colpa, (responsabilità oggettiva) — sia come caso eccezionale, sia, come ritengono altri, come manifestazione di un principio opposto a quello tradizionale e quando, d'altro canto, si attenua il secondo principio, per cui si ammette l'assicurabilità della colpa, prima soltanto lieve, e poi, sia pure mediante apposita convenzione, anche grave, del contraente, cadono i due ostacoli e si aprono le valvole di uscita per le assicurazioni di responsabilità civile.
Oggi si può dire che ogni responsabilità è assicurabile e se l'assicurazione di responsabilità civile relativa agli infortuni per rischi industriali, una delle prime a sorgere e a svilupparsi, ha ceduto quasi ovunque in gran parte il passo all'assicurazione (per lo più obbligatoria o addirittura
ex lege) infortuni a favore degli stessi lavoratori, vi sono oggi tre grandi campi, nei quali, a prescindere da altre nuove esplicazioni, l’assicurazione di responsabilità civile ha assunto il massimo sviluppo: il campo della responsabilità extra contrattuale verso terzi (e contrattuale verso le persone trasportate) per la proprietà e l'uso di mezzi di trasporto (ferroviario, aereo e specialmente automobilistico); a campo della responsabilità del proprietario o locatario di immobili o di animali, è campo della responsabilità professionale (architetti, ingegneri, medici, avvocati e notari, pubblici funzionari, imprenditori di pubblici spettacoli).
Sui problemi dogmatici e pratici nel silenzio del codice del 1882
Nel silenzio del codice, l'assicurazione di responsabilità civile è venuta così elaborando la sua natura, struttura e disciplina in base alle condizioni generali di polizza, e col vaglio della dottrina e di una giurisprudenza singolarmente ricca per la miriade di casi sottoposti al suo esame.
Si è venuta così affermando la sua natura di assicurazione contro danni. Ma assai disputata è stata la sua esatta posizione nella classificazione delle assicurazioni è assai discussa e la determinazione del momento in cui si verifica il sinistro assicurato, dal quale nasce il diritto dell'assicurato e dal quale s'inizia il termine della prescrizione. D'altro canto, la si è ritenuta quasi costantemente un contratto a favore dello stesso assicurato e non già a favore del terzo danneggiato: si è perciò negata al terzo ogni azione diretta verso l’assicuratore, mentre nel caso di fallimento dell’assicurato si è tentato – ed i tentativi non possono dirsi riusciti o del tutto riusciti – di sottrarre al patrimonio dell’assicurato l’indennità di assicurazione per attribuirla in moneta piena al terzo danneggiato.
Oggetto d'indagine è stata poi — e la risoluzione negativa si è giustamente affermata – l’applicabilità delle norme proporzionale e sull’assicurazione doppia e sulla coassicurazione.
A lungo si sono studiati l’estensione del rischio assicurato (dolo, illecito penale ecc.) e l’obbligo di rimborso delle spese sostenute dall’assicurato per difendersi dal terzo danneggiato.
Al vaglio continuo della giurisprudenza è stato infine sottoposto tutto il complesso di clausole, volte a conservare all'assicurazione piena tutela dei suoi interessi : c. d. decadenza dell'assicurato se il terzo danneggiato non fa valere i suoi diritti entro un certo tempo: divieto all'assicurato di rivelare l'esistenza dell'assicurazione; divieto di riconoscere il diritto del terzo o di transigere; divieto di chiamare in garanzia l'assicuratore; direzione dei processi da parte dell'ass. e assai a fondo si è indagata la natura, la validità e gli effetti di tali patti.
L'assicurazione di responsabilità civile si è così rivelato un campo ricco di problemi squisitamente giuridici gravi e delicati, sui quali non sempre si è fermata una unità di decisione in dottrina e in giurisprudenza; un ramo, adunque, particolarmente bisognoso dell'attenzione del legislature.
Legislazioni straniere. Progetto italiano e nuovo codice
Le leggi straniere più moderne disciplinano più o meno minuziosamente l'assicurazione di resp. civile. I progetti italiani del 1921 e del 1925, invece, in applicazione rigorosa del criterio di non disciplinare le singole specie di assicurazione, non fanno neppure cenno dell'assicurazione di resp. civile. Non coì invece il progetto 1940, che pur adottando lo stesso criterio di massima, dedica alla nostra assicurazione un nutrito, seppure non perfetto, articolo (art. 555).
Il nuovo codice segue il sistema adottato dal progetto e dedica all'assicurazione resp. civile un articolo che riproduce con alcuni perfezionamenti, specialmente nel 1 comma, l'art. 555 del progetto. Con maggior rigore sistematico, poi, la norma sul privilegio del terzo viene inserita in seno alle norme sui privilegi (art. 2767); mentre d'altro canto, la decorrenza del termine di prescrizione viene indicata in seno alle norme sulla prescrizione (art. 1952).
I principi fondamentali adottati dal nuovo codice sono i seguenti :
A) si pone una definizione, e con questa si chiarisce :
a) che il rischio assicurato e la possibilità del fatto lesivo dal quale sorge la responsabilità dell'assicurato, sì che il sinistro si ha nel momento in cui si verifica il fatto lesivo al terzo. La prescrizione però decorre dalla richiesta del terzo (art. 1952) ;
b) che l'assicuratore e obbligato a tenere indenne l'assicurato, cioè a fornirgli i mezzi per soddisfare il terzo o a pagare direttamente al terzo e non già soltanto a rimborsare l'assicurato dopo che ed in quanto questi abbia pagato al terzo e che l’assicuratore è obbligato a farlo;
c) che il terzo danneggiato ha privilegio sull'indennità dovuta dell’assicuratore (art. 2767). È inoltre a tutela del terzo e dell'assicurato, che:
d) l'assicurato può (malgrado patto contrario art. 1932) chiamare in cause l'assicuratore.
B) Si stabilisce che le spese sostenute per resistere all'azione del terzo danneggiato sono a carico dell'assicuratore (principio discendente all'art. 1914) però soltanto fino alla concorrenza di un quarto della comma assicurata. Inoltre nel caso che il
datum superi la somma assicurata, le spese si ripartiranno in proporzione del rispettivo interesse: si applica cioè qui la regola proporzionale (esclusa per il danno: in conformità dell'art. 1914 ult. cpv).
Per non paralizzare l'evoluzione dell'assic. di responsabilità civile il codice non ha voluto dettare una disciplina più minuziosa e perciò non si è preoccupato degli altri problemi sopra accennati.
Natura giuridica dell’assicurazione di responsabilità civile: non è un contratto a favore di terzi
L'assicurazione di responsabilità civile è quel contratto di assicurazione mediante il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanta questi deve pagare a un terzo per effetto di una responsabilità dedotta in contratto e derivante da un fatto accaduto durante la vita del rapporto assicurativo.
Da questa definizione, tratta direttamente dall'art. 1917, si può indurre la natura giuridica della nostra assicurazione.
a) Senza dubbio, innanzitutto — come appare dalla stessa definizione posta dal codice — si tratta di un contratto a favore dell'assicurato e non di un contratto a favore del terzo danneggiato, a favore, cioè, di terzi indeterminati al momento della conclusione del contratto.
Dal contratto sorge infatti soltanto un diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne dall'assicuratore. Il terzo danneggiato non acquista per effetto del contratto un diritto autonomo rispetto al patrimonio dell'assicurato; egli acquista soltanto per effetto del fatto lesivo un diritto al risarcimento verso l'assicurato; ed è questo diritto che ha privilegio sulla somma dovuta dall'assicuratore. D'altro canto la facoltà dell'assicuratore di pagare direttamente al terzo non costituisce un diritto diretto di questo; e il suo obbligo di pagare direttamente al terzo su richiesta dell'assicurato, trova la sua fonte non gin nel contratto ma nella richiesta dell'assicurato, richiesta che si più agevolmente ricondurre all’istituto della delegazione (assegnazione).
(segue) è assicurazione contro i danni: quale è il rischio assicurato
b) Senza dubbio, inoltre, si tratta di un'assicurazione contro i danni e precisamente contro i danni, derivante all’assicurato dal sorgere di una sua responsabilità civile (non penale) per effetto di un fatto lesivo ad un terzo.
Ma per meglio individuarla occorre stabilire quale sia il rischio con essa assicurato.
1) Sebbene sia assai spesso inserita nelle polizze la clausola di direzione, da parte dell'assicuratore, dei processi iniziati contro l’assicurato dal terzo danneggiato, non si ritiene, come si è talora sostenuto, che rischio assicurato sia l'insicurezza giuridica e che la funzione della nostra assicurazione sia la protezione giuridica dell'assicuratore. Infatti tale clausola, a parte se fondi soltanto un diritto o anche un dovere dell'assicuratore, pone pur sempre un diritto (o diritto-dovere) nell'interesse dello stesso assicuratore quale è pur sempre la parte processuale, e non attua affatto una protezione giuridica in senso stretto dell'assicurato. In realtà la clausola è puramente accessoria e senza di essa non può neppure sorgere problema. Occorre dunque guardare al vero rischio assicurato e vera funzione dell'assicurazione.
2) Le condizioni di polizza parlano ora di obbligo di rimborso, ora invece di obbligo di rilievo, ma la loro dizione spesso imprecisa non ha soverchia importanza. Il codice parla di obbligo di tenere indenne. Da tale norma si può indurre che sinistro non è dato dal pagamento al terzo. Ma per individuare con maggiore precisione il rischio, occorre muovere dal concetto di responsabilità. Ora, in proposito si sono, in dottrina e giurisprudenza, manifestate quattro posizioni e cioè il sinistro è dato: a) dallo stesso evento che produce il danno al terzo; b) dalla richiesta (giudiziale o extra giudiziale) del terzo; c) dal riconoscimento dell'assicurato o dalla transazione tra le parti o dalla sentenza che accerta il danno e stabilisce la misura del risarcimento; d) dal pagamento al terzo.
La quarta soluzione va senz'altro respinta perché, a parte il fatto che ora urta esplicitamente con l'articolo 1917 del codice, non necessariamente a pagamento, ma già a sorgere di un debito costituisce una diminuzione di patrimonio, cioè un danno. La terza va anch'essa respinta perché il riconoscimento e la sentenza (e forse, almeno entro certi limiti, la transazione) hanno natura non già costitutiva, bensì di mero accertamento. Per decidere tra le due prime soluzioni, basta, io credo, la considerazione che a debito di responsabilità extra contrattuale sorge direttamente
ex lege per effetto del fatto lesivo, e di quello di responsabilità contrattuale sorge direttamente
ex contractu per effetto dell'inadempimento: la domanda del creditore riflette quindi il sorgere del debito, bensì la sua estinzione mediante pagamento, compensazione, ecc.
Il sinistro è dato quindi dal sorgere di un debito di responsabilità per effetto di un fatto lesivo cioè di un danno il terzo e non dalla domanda di questo.
Questa tesi è ormai confermata con sufficiente chiarezza dalla stessa definizione del codice. Il fatto che la prescrizione dell’azione verso l'assicuratore decorra dalla domanda del terzo (art. 1952) non osta alla soluzione sopra proposta: perché fino alla domanda del terzo non c'è azione verso l'assicuratore
(actioni nondum natae non praescribitur). Naturalmente il difetto di domanda del terzo costituisce però una causa di estinzione del debito (secondo i casi, rimessione o prescrizione estintiva). Il credito dell'assicurato verso l'assicuratore costituisce quindi uno specchio del debito di quello verso il terzo.
(segue) sul posto nella classificazione e rapporti con la riassicurazione
c) Precisato che nell'assic. di respons. civ. il rischio assicurato è dato dalla possibilità del sorgere di un debito di responsabilità, è possibile determinare la posizione dell'assicurazione di resp. civ. nella classificazione delle vane specie di assicurazione.
La dottrina corrente, specie in Germania, distingue le assic. di interessi in assic. di interesse a cose determinate (cose materiali, cose immateriali o diritti) e in assic. di interesse all'intero patrimonio del gruppo, che comprende l'assic. di resp. civ. e la riassicurazione.
Ma è ben evidente, io credo, che né l'interesse, né tanto meno la cosa determinata o l'intero patrimonio costituiscono l'oggetto del contratto, perché questo è dato dalle obbligazioni che ne discendono e, mediatamente, dal loro oggetto, cioè dalle prestazioni. Dire interesse, cosa o patrimonio assicurato, null'altro significa dunque che indicare gli elementi che individuano il rischio, cioè l'entità sul quale deve verificarsi il rischio, perché si attui il presupposto dell'obbligazione dell'assicuratore.
Ma, come è stato bene osservato, se nelle assic. di cose l'oggetto del rischio è determinato positivamente, in quelle c.d. di patrimonio è indicato solo negativamente, in quanto non è determinabile, sì che in realtà ci troviamo di fronte ad una confessione di impotenza. Forse alla distinzione tra interesse a cose e interesse a patrimonio potrebbe con maggiore precisione costituirsi una distinzione tra interesse o rapporto a valore positivo (attivo: bene) e interesse o rapporto a valore negativo (passivo: debito). Ma in attesa di una elaborazione matura di questo concetto, volendo servirci della classificazione tradizionale, dato che il sorgere eventuale di un debito di responsabilità non si riferisce ne ad una determinata cosa materiale (e che anche quando la responsabilità può sorgere dalla proprietà od uso di una determinata cosa ad es. l'automobile), a ne ad una determinate cosa immateriale, dovremo classificare l'assicurazione di resp. civ. tra le assicurazioni di patrimonio.
Sua compagna in questo gruppo è la riassicurazione: quanto ai rapporti tra queste due forme si rimanda alla spiegazione dell’
art. 1928 del c.c., limitandoci qui a dire che l'assicurazione di resp. civ. è assicurazione per il sorgere di un obbligo di resp. civ. in senso tecnico, cioè in violazione a norma sanzionatoria o secondaria; la riassicurazione è invece assic. per il sorgere di un obbligo senza ulteriore specificazione, in violazione di una norma disponente o primaria.
Disciplina giuridica: in generale
La completa disciplina dell'assicurazione di resp. civile si estende, nei suoi aspetti di diritto sostanziale e di diritto processuale, a tre ordini di rapporti: il rapporto di responsabilità civile extra contrattuale tra l'assicurato e il terzo danneggiato; il rapporto assicurativo in senso tecnico cioè il rapporto tra l’assicurato e l’assicuratore; infine il possibile rapporto tra terzo danneggiato e assicuratore. Il primo rapporto interessa il rapporto assicurativo, poiché da esso viene determinato il sinistro e il danno ma è variamente disciplinato secondo la sua natura, ci si occuperà degli altri due.
A) Il rapporto assicurativo: a) il rischio assicurato
Il rapporto di assicur. di resp. civ. è retto dalle norme generali sul contratto di assicurazione e da quelle sulle assicurazioni contro i danni in quanto compatibili (cfr.
sub b). Esso presenta però delle peculiarità sulle quali — e solo su di esse — opportuno soffermarsi : cioè rispetto al rischio, al valore assicurabile, agli oneri dell'assicurato e alla prescrizione.
a) Il rischio è, come abbiamo già detto, la possibilità per l'assicurato del sorgere di un debito per responsabilità civile.
Questo concetto va chiarito:
1) Innanzi tutto deve trattarsi di responsabilità civile e non di responsabilità penale, giacché non a lecito sfuggire alla sanzione penale, sia pure soltanto pecuniaria di un reato. Una tale assicurazione sarebbe pertanto nulla. L'assicurazione può però estendersi con espressa convenzione anche alla responsabilità civile derivante da reato.
2) La responsabilità deve essere la conseguenza di un fatto che implichi una responsabilità senza colpa (resp. oggett.) o per colpa presunta (dolo o colpa delle persone di cui l'assicurato deve rispondere: art. 1900), ovvero una responsabilità per colpa. È disputato se possa trattarsi di colpa lieve, o ordinaria, ovvero anche di colpa grave, ma sulla base del nuovo codice (artt. 1900, 1917) non vi è più dubbio che possa essere coperta anche la responsabilità per colpa grave, con convenzione espressa o complessivamente inducibile dal tipo di rischio
(sub b) e dalle altre condizioni di polizza. Non è invece coperta la responsabilità derivante da fatto doloso: tale norma, che si trova in tutte le legislazioni, è disposta dall'articolo 1900 e ribadita dall'art. 1917.
b) Come in ogni altra assicurazione, il rischio va delimitato: l'esperienza tentata in altri paesi di un'assicurazione che copra qualunque responsabilità, da qualunque origine derivante, non può dirsi riuscita.
E siccome non è possibile delimitare il rischio mediante l'interesse su chi incombe, la delimitazione avverrà mediante la determinazione dell'attività dalla quale può sorgere la responsabilità. La prima fondamentale delimitazione del rischio consiste adunque nel fatto che non è coperta ogni responsabile nella quale può incorrere un individuo, bensì soltanto quella che discende da una determinata e specifica situazione giuridica.
Ma a questa fondamentale delimitazione le polizze ne aggiungono vesso delle altre. Alcune si riferiscono al fondamento della responsabilità e mentre altre escludono o comprendono genericamente la colpa grave o la colpa dei preposti o sono pleonastiche escludono il dolo, talaltre escludono ad es. le responsabilità per inosservanza alle nonne sulla circolazione stradale; altre si riferiscono alla cosa o attività dalla quale può sorgere la responsabilità (limitazione delle persone trasportate tipo di automobile; esistenza o meno di rimorchio) alla persona dell'assicurato o del preposto dal cui fatto può sorgere la responsabilità del primo (ad es. regolare patente); e altre infine alla persona del terzo danneggiato (esclusione dei parenti e dipendenti dell'assicurato) ecc.
Tra queste limitazioni ha particolare importanza la clausola che commina la decadenza dell'assicurato dai suoi diritti se il terzo danneggiato non richiede il risarcimento entro un certo termine (di solito due anni), allo scopo di non lasciare per troppo tempo l'assicuratore nell'incertezza. La giurisprudenza ha ritenuto che questa clausola costituisca una modifica del termine di prescrizione ovvero un termine di decadenza; e come tale l'ha spesso ritenuta invalida. Ma in realtà si tratta di una limitazione del rischio in quanto l'assicurazione si estende ai casi di responsabilità nei quali il terzo danneggiato fa valere il suo diritto entro un termine. Tale limitazione non perde il suo scopo con il nuovo codice che fa partire il termine annuale di prescrizione dalla domanda del terzo, e seppure ormai rara perché gli assicurati di solito tendono a non accettarla, non può dirsi invalida.
b) Valore assicurabile e somma assicurata
In qualche paese si è adottata una assicurazione di responsabilità illimitata quanto al suo ammontare: cioè senza somma assicurata. Ma tale forma appare sconsigliabile. Le polizze pongono quindi una somma assicurata, cioè un limite massimo all’obbligazione dell’assicuratore. Dato però che l’assicurazione non verte su un interesse a cosa determinata, e che, potendo d’altro canto la responsabilità essere teoricamente illimitata e di fatto non determinabile a priori, non vi è un valore assicurabile ai sensi dell’
art. 1908 del c.c..
Mancando uno dei due termini (il valore assicurabile), non è possibile istituire il rapporto tra valore assicurabile e somma assicurata. Pertanto :
a) Non è possibile applicare all'assicurazione di responsabilità civile le norme sull'assicurazione parziale (regola proporzionale (articolo 1907) sull'assicurazione eccedente il valore delle cose (art. 1909).
b) La regola proporzionale non è applicabile neppure per ciò che riguarda le spese di salvataggio sostenute per resistere all'azione del terzo danneggiato (spese di salvataggio) (art. 1914). Perciò la legge stabilisce il limite del quarto della somma assicurata a carico dell'assicuratore. Quando però la somma assicurata è inferiore a quella dovuta al terzo danneggiato, la legge, assumendo quest'ultima come valore assicurabile, ristabilisce il rapporto e quindi la regola proporzionale (art. 1917, 2 comma, 2 cpv.).
c) Oneri dell’assicurato
Anche nell'assicurazione di respons. civile, come nelle altre assicurazioni, le parti assumono i consueti obblighi del contratto di assicurazione: obbligo di pagamento del premio da parte del contraente, obbligo del risarcimento da parte dell'assicuratore. Il contraente assume inoltre i consueti oneri relativi al rischio e al sinistro.
Ma nel nostro ramo l'assicuratore si trova dinanzi a degli inconvenienti gravi da eliminare. Nei confronti del terzo danneggiato e dei giudici che devono eventualmente riconoscere il suo diritto, l'esistenza del contratto di assicurazione ha non di rado l'effetto psicologico di aumentare la pretesa del primo e la larghezza dei secondi e inoltre può sviluppare nello stesso assicurato verso la vittima e ai danni dell'assicuratore un senso esagerato di altruismo e di generosità, che senza il contratto di assicurazione l'assicurato certamente non avrebbe avuto. Allo scopo di eliminare, o quanto meno di attenuare, questi inconvenienti, l'assicuratore cerca di celarsi e nello stesso tempo di dirigere come eminenza grigia il dibattito tra assicurato e terzo danneggiato. Per celarsi nei confronti del terzo e dei giudici, fa divieto all'assicurato di denunciare l'esistenza del contratto di assicurazione e — prima del nuovo codice — di chiamarlo in garanzia nel processo tra lui e a torso; per non lasciare mano libera all'assicurato nel dibattito col terzo, gli impone di non riconoscere la propria responsabilità, di non effettuare transazioni e di non pagare l'indennità al terzo senza suo consenso, infine, di lasciare a esso assicuratore la direzione effettiva dei processi.
Sono tutti questi degli obblighi secondari dell'assicurato o meglio degli oneri posteriori al sinistro e la cui inosservanza porta alla decadenza convenzionale dell'assicurato dal suo diritto. E deve ritenersi che per il divieto di chiamata in garanzia, ora dichiarato nullo dal nuovo codice (art. 1917. ult. cpv.), essi siano tutti leciti e valide siano pertanto, malgrado la gravità della sanzione, le clausole che Ii stabiliscono.
Infatti si è trovato sostanzialmente da obiettare sull'onere di non rivelare l'esistenza dell’assicurazione, malgrado qualche voce contraria, e sempre nei limiti di non rivelare al danneggiato e non ad
. altri.
Non tutti erano poi concordi, anche nel regime del vecchio codice, nel ritenere valido il divieto di chiamata in garanzia, sebbene, a rigore, tale patto, anziché invalido, debba dichiararsi inutile per l'opposta ragione che, dato che il rapporto tra assicurato e assicuratore e il rapporto tra assicurato e terzo danneggiato sono due rapporti nettamente distinti e che il primo non è né una garanzia né una fidejussione in senso tecnico rispetto al secondo, non dovrebbe essere possibile la chiamata in garanzia. Il nuovo codice, allargando i quadri della chiamata in causa, ha invece stabilito che l'assicurato può chiamare in causa l'assicuratore (art. 1917, ult. cpv.) dichiarando tale disposizione derogabile soltanto a favore dell'assicurato: il divieto di chiamata è quindi nullo.
Il divieto di riconoscere la propria responsabilità (e quello viciniore di pagare l'indennità al terzo senza il consenso dell'assicuratore) appare opportuno perché l'assicuratore non si trovi esposto a dovere sempre pagare d'altro canto, però, si è, e non del tutto a torto, obbiettato che oltre a produrre spesso delle iniquità verso il terzo, tale divieto costituisce un ostacolo illecito al cammino della giustizia. In verità ci troviamo di fronte ad un problema di limiti. La legge francese lo ha risolto distinguendo l'ammissione di un fatto — alla quale non si può estendere il divieto — e il riconoscimento di una responsabilità; distinzione logica in linea teorica, ma vana spesso in pratica perché il più delle volte l'ammissione di un fatto implica il riconoscimento di una responsabilità che dal fatto nasce
de jure.
In diverso modo ha tentato di risolvere il problema la legge tedesca, stabilendo che il divieto non vale in quei casi nei quali il riconoscimento della propria responsabilità da parte dell'assicurato è un’ingiustizia manifesta, il nuovo codice non ha dettato alcuna norma al riguardo: può allora ritenersi valido, perché interpretato soltanto come divieti di non ostacolare con il proprio comportamento la gestione della lite da parte della compagnia ed una equa liquidazione del danno, e non gli rimane un onere assoluto di non ammettere la propria responsabilità pur tacendo e dichiarando il falso quando esiste un obbligo generale di dire tutta la verità di fronte a mezzi probatori, quale la confessione, il giuramento, la prova per testi, ecc.
Riguardo, infine, al divieto di transigere e alla direzione dei processi, la loro validità non ha trovato seri ostacoli. Alcune questioni sorgono per l'ipotesi in cui la mancanza di consenso alla transazione da parte dell'assicuratore, o la troppo accanita e prolungata battaglia processuale da parte dell'assicuratore, portino ad un pregiudizio per l'assicurato.
d) La prescrizione
Il termine di prescrizione e la sua decorrenza vengono stabiliti dall'
art. 1952 del c.c. e al commento a tale articolo facciamo rinvio. Quindi qui ci si limiterà ad osservate che, sebbene il sinistro sia data dal sorgere di un debito di responsabilità e che dal momento del sorgere di tale debito sorga il diritto dell'assicurato verso l'assicuratore, pure l'azione per la tutela di tale diritto non sorge finché il debito verso l'assicurato e conseguentemente il credito verso l'assicuratore non è effettivo, finché cioè il suo accertamento e l'adempimento non sono richiesti dal terzo danneggiato. E poiché
actioni notsdums natae non praescribitur, il termine di prescrizione decorre dalla richiesta del terzo: così ora espressamente l’art. 1952 (pale aggiunge inoltre che la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo sospende la prescrizione finché il debito del danneggiato non è divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
B) Il rapporto col terzo. La questione dell’azione diretta sotto il vecchio codice
Il rapporto assicurativo si esaurisce, come abbiamo detto, tra assicurato e assicuratore il terzo danneggiato non acquista un diritto proprio dal contratto. E che anzi si tenda comunque ad escludere i contatti diretti tra lui e l'assicuratore e dimostrato dagli oneri sopra ricordati.
Ma la mancanza di rapporti diretti tra assicuratore e terzo può produrre gravi inconvenienti. Perché l'assicurazione di responsabilità civile adempia in realtà la sua funzione indennitaria occorre che, nei limiti della somma assicurata, l’assicuratore paghi all’assicurato quanto questi paga al terzo. Tutte le volte che ciò non accade, o perché l’assicurato destina la somma ricevuta all’assicuratore a fini diversi che al risarcimento del danno del terzo, o perché l’assicurato fallisce, la funzione indennitaria dell’assicurazione di responsabilità civile viene meno.
La disciplina del nuovo codice
II nuovo codice ha posto fine in tale stato di cose stabilendo, cosa che abbiamo già accennato, che:
1) l’assicurato può richiedere all'assicuratore di pagare direttamente al terzo. e quello è obbligato a farlo applicazione esplicita di on istituto già noto (assegnazione) e quindi già possibile col vecchio codice;
2) l’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo. Secondo i principi generali perché l'assicuratore potesse pagare direttamente al terzo occorrerebbe il consenso già al fatto della conclusione del contratto o posteriormente dell'assicurato, giacché il debitore non può pagare ad un terzo senza consenso del creditore. Qui, in considerazione della funzione dell'assicurazione di responsabilità civile, al consenso dell'assicurato si sostituisce la legge, divenendo indifferente che l’assicurato consenta o meno. Si tratta però di una facoltà e non già di un obbligo dell'assicuratore, cosicché il terzo non acquista per effetto del contratto alcun diritto alla prestazione dell'assicuratore;
3) il diritto del terzo danneggiato verso l’assicurato ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore (
art. 2767 del c.c.). Tale privilegio si ha sempre e non soltanto in caso di fallimento. II terzo acquista dunque un'azione diretta verso l’assicuratore: ma in forza di un privilegio, e non già per un diritto proprio discendente dal contratto. Di conseguenza sono al terzo opponibili tutte le eccezioni opponibili all'assicurato.