(massima n. 1)
In tema di assicurazione per la responsabilitā civile, in forza del secondo comma dell'art. 1917 c.c. - che prevede la facoltā dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennitā dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato, giacché l'anzidetta facoltā dell'assicuratore si concreta in una possibilitā di scelta in ordine ad una modalitā di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l'assicurato. Ne consegue che, in capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilitā di agire direttamente nei suoi confronti.