(massima n. 1)
L'assicurazione della responsabilità civile rientra tra le assicurazioni del patrimonio. Ne consegue che, in caso di sinistro, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell'assicurato, e non nei confronti del terzo danneggiato (salve le eccezioni previste dalla legge: ad esempio, ex art. 18 della L. n. 990/1969); mentre un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato può avere ad oggetto non l'obbligazione di garanzia, ma soltanto l'esecuzione dell'obbligazione, e può sussistere o quando l'assicuratore assuma l'iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l'assicurato richieda all'assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1417, terzo comma, c.c. Ne consegue che la mera chiamata in causa dell'assicuratore, compiuta dall'assicurato per essere tenuto indenne dalla pretesa del danneggiato, non. esclude l'obbligo risarcitorio dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato.