(massima n. 1)
In tema di inadempimento dell'assicuratore della responsabilità civile, all'obbligo di tenere indenne il proprio assicurato dalle pretese del terzo (c.d. "mala gestio" propria), non sussiste alcuna conseguenza pregiudizievole qualora il massimale resti capiente nonostante il ritardato adempimento; se, invece, il massimale è divenuto incapiente al momento del pagamento, l'assicurato può pretendere dall'assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale; tuttavia, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, il danno da "mala gestio" deve essere liquidato, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.