(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) nei confronti del danneggiato trova un limite nel massimale di polizza (contrattuale o di legge), massimale superabile, peraltro, limitatamente alla rivalutazione ed agli interessi, tutte le volte in cui l'assicuratore colpevolmente adotti un comportamento ingiustificatamente dilatorio, poiché, in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa del danneggiato alla corresponsione di una somma superiore al massimale stesso è rappresentato (per la parte ad esso eccedente) non già dal fatto illecito del responsabile del sinistro, bensì da quello dell'assicuratore stesso. Detta obbligazione risarcitoria, che nasce a carico dell'assicuratore per effetto dell'inadempimento, in assenza di valida giustificazione, di quella indennitaria (scaturente dal contratto assicurativo) a seguito della richiesta del danneggiato a norma dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, che costituisce atto di costituzione in mora, è regolata dal disposto dell'art. 1224 c.c., alla stregua del quale sono dovuti unicamente gli interessi legali dal giorno della costituzione in mora, mentre il maggior danno è dovuto, per la parte eccedente il danno coperto da detti interessi, solo se sia stata formulata una specifica domanda e se, inoltre, sia stato adeguatamente provato.